In tema di demansionamento e dequalificazione, di Cassazione – Sezioni unite, sentenza n. 6572 del 24 marzo 2006 – sceglie il rigore: il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che ne deriva non può prescindere dalla natura e dalle caratteristiche del pregiudizio stesso. Fermo restando che il datore di lavoro terrebbe un comportamento ritenuto illecito già sul piano contrattuale, violando gli articolo 2103 e 2087 del Codice civile e versando in situazione di inadempimento contrattuale ex articolo 121 del Codice civile, afferma, infatti, che dall’inadempimento datoriale non può derivare automaticamente l’esistenza di un danno risarcibile, poiché l’inadempimento sarebbe già sanzionato con l’obbligo di corrispondere la retribuzione, pertanto è necessario che si produca una lesione aggiuntiva e per certi versi autonoma.
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