Deposito titoli tempestivo e in originale nelle espropriazioni immobiliari

Pubblicato il 26 maggio 2017

Precisazioni, dalla Corte di cassazione, per quel che concerne le espropriazioni immobiliari e i relativi progetti di distribuzione nel caso in cui per alcuni crediti non siano stati prodotti i necessari documenti giustificativi entro il termine a tale scopo fissato.

In particolare, è stato ribadito il principio secondo cui il giudice dell’esecuzione o il professionista delegato, nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 484, 175 e 152 c.p.c., possono prescindere da detti crediti per i quali, appunto, non vi sia stato un tempestivo deposito dei relativi titoli.

Titoli da depositare in originale

In detto contesto – specifica, ulteriormente, la Terza sezione civile con sentenza n. 13163 del 25 maggio 2017 - nel termine eventualmente fissato dal giudice dell’esecuzione per la produzione, appunto, dei titoli posti a base dell’intervento (se titolato), vanno prodotti gli originali degli stessi e, dunque, trattandosi di titoli giudiziali, va depositata la relativa copia del provvedimento regolarmente spedita in forma esecutiva ai sensi dell’articolo 475 c.p.c..

Ciò, anche nell’ipotesi in cui sia stata in precedenza autorizzata la sostituzione di esso con una copia conforme ai sensi dell’articolo 488, comma 2, c.p.c..

Difatti, costituisce preciso onore del creditore procedente o intervenuto titolato “provvedere al deposito del titolo esecutivo fatto valere in executivis e detto titolo deve essere prodotto in originale agli atti della procedura esecutiva, per restare acquisito al fascicolo processuale, quanto meno nel momento in cui essa si conclude con il provvedimento di assegnazione delle somme dovute, salva la possibilità di restituzione (previa sostituzione con copia conforme) da parte dello stesso giudice dell’esecuzione, laddove sussistano giusti motivi, e cioè laddove il titolo stesso richieda ulteriore attività esecutiva”.

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