Deposito online di atto nativo digitale? Non serve attestare la conformità

Pubblicato il 17 gennaio 2023

Nel caso in cui la produzione di un atto, nativo digitale - quale la notificazione a mezzo Pec del ricorso in appello, degli allegati e dell'attestazione di consegna - avvenga in giudizio tramite l'allegazione al fascicolo dibattimentale mediante modalità telematica, non serve che il difensore attesti la conformità all'originale dell'atto prodotto.

E' sulla scorta di tale principio che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 981 del 16 gennaio 2023, ha ribaltato la decisione pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale, nell'ambito di un giudizio instaurato da un contribuente al fine di opporsi ad avviso di accertamento.

Il giudice d'appello, in particolare, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria, a causa del difetto di prova della notificazione dell'atto introduttivo del gravame, per non essere stata attestata la conformità dell'atto, nativo digitale, dei suoi allegati e della ricevuta di attestazione e di consegna dal difensore dell'Ente impositore.

Atto digitale, deposito telematico senza attestazione di conformità

La Suprema corte, aderendo al motivo di doglianza sollevato dall'Agenzia delle entrate ricorrente, ha ritenuto che la CTR fosse incorsa in errore: era sbagliato affermare l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione per il fatto che il difensore della notificante Amministrazione non avesse attestato l'autenticità del ricorso, degli allegati e della ricevuta di consegna del documento.

Diversamente dai documenti su supporto cartaceo - ha spiegato la Corte - in cui vi è un problema di conformità dell'atto depositato con l'originale, quando il deposito riguarda l'atto digitale, lo stesso non viene prodotto in "copia", bensì in originale, essendo l'originale dell'atto suscettibile di ripetute riproduzioni, senza perdere le sue caratteristiche di essere un atto originale.

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