In riposta all'interpello di una società italiana, esercente attività di commercio all'ingrosso di macchine e prodotti per l'agricoltura, intenzionata a creare un deposito Iva per conto di un soggetto passivo identificato in un altro Stato membro della Ue, l’agenzia delle Entrate – risoluzione n. 180 del 10 luglio 2009 – afferma che per le merci provenienti dalla Comunità europea che sono introdotte in Italia sotto forma di un deposito Iva per conto terzi, scatta la responsabilità solidale del gestore nel caso di mancata o irregolare applicazione dell’Imposta al momento dell’estrazione. La società, cioè, che intende istituire un deposito Iva per la custodia di beni per conto di un soggetto non residente e per la successiva vendita della merce all'interno del locale, deve assumere la veste di rappresentante fiscale, assolvendo per conto del terzo non residente gli obblighi tributari relativi alle operazioni sulle merci immesse.
Roberta Moscioni
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