L’agenzia delle Dogane con la circolare 16/D, del 28 aprile, ha diffuso agli operatori del settore le regole da seguire per gestire i depositi particolari. Dopo nove anni dall’introduzione nel nostro ordinamento della disciplina comunitaria dei depositi Iva, la circolare 16/D – condivisa anche dall’agenzia delle Entrate – tenta di fornire ulteriori elementi di chiarezza, partendo dalla disciplina dei depositi doganali e dei depositi fiscali di prodotti soggetti ad accise. Le prime indicazioni fornite per gestire l’introduzione delle merci sono state le seguenti:
- i depositi doganali operano opes legis anche come depositi Iva se sono di tipo A,C,D, ed E; sono invece esclusi i depositi di tipo B e F, che devono essere gestiti direttamente dalla dogana sotto la propria responsabilità. I depositi doganali possono contenere sia merci comunitarie che merci immesse nel deposito Iva: in tal caso si dovranno utilizzare appositi accorgimenti per distinguere lo status doganale e fiscale delle merci;
- l’uso del deposito doganale o fiscale come deposito Iva impone la necessità di introdurre un’apposita garanzia per l’Iva;
- nel deposito Iva non possono essere introdotti nè beni vincolati all’ammissione temporanea, nè i beni importati con modalità “Ex-Im”. In tal caso i beni importati che sono a scarico di un perfezionamento attivo risultano di fatto già comunitari, perchè prendono la posizione dei beni preventivamente esportati.
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