Dopo che la Legge di bilancio 2018 ha previsto alcune norme per contrastare il fenomeno dell’evasione Iva nel campo dei carburanti, che vengono acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con provvedimento n. 47927/2018 per approvare i modelli da utilizzare per applicare una delle esimenti, previste dalla stessa Legge, all’applicazione dell’Iva per i carburanti in estrazione da un deposito fiscale.
La Legge n. 205/2017 (commi 940 e 941), per frenare i fenomeni evasivi registrati nel settore, ha previsto che per la benzina o il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato, l'immissione in consumo o l'estrazione sia subordinata al versamento dell'Iva mediante F24, senza possibilità di compensazione.
Allo stesso modo, per tutelare l’operatività di soggetti affidabili, sono state previste delle deroghe che consistono proprio nell’utilizzo del sistema delle garanzie, in base al quale l’Iva in estrazione da un deposito può non essere dovuta se coperta da apposita garanzia.
È espressamente sancito dalla Legge di bilancio che, se in possesso di determinati requisiti di affidabilità o in presenza di un'idonea garanzia, i soggetti che immettono in consumo da un deposito fiscale o estraggono da un deposito di un destinatario registrato benzina e gasolio possono procedere senza dover pagare l'Iva.
Con il provvedimento n. 47927 del 1° marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli da utilizzare per la costituzione della citata garanzia.
Si legge nel provvedimento che sono approvati due modelli:
- uno per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- l’altro per per società/banche per il rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
Per entrambi i modelli sono state approvate anche le relative condizioni generali che regolano, nel primo caso, il rapporto tra l’intermediario o la banca presso la quale è costituito il deposito vincolato in titoli di Stato e l’Agenzia delle Entrate, e, nel secondo caso, le condizioni generali di assicurazione che disciplinano il rapporto tra la Società o Banca che rilascia la garanzia e l’Agenzia delle Entrate.
Si deve anche ricordare che la garanzia deve essere:
prestata a favore del competente ufficio dell’Agenzia per l’importo corrispondente all’Iva dovuta e per la durata di dodici mesi dalla data di estrazione;
accettata dall’Agenzia;
comunicata al gestore del deposito.
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