Sono pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016, i due decreti legislativi n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, con le depenalizzazioni di circa 40 reati e l'introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili. Entrano in vigore il 6 febbraio 2016.
La sostituzione di sanzioni penali con misure amministrative:
- si applica anche alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili;
- se i procedimenti penali per i reati depenalizzati sono stati definiti, prima della data citata, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione è tenuto a revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Per i fatti commessi prima della data di entrata in vigore della depenalizzazione:
non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato;
non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal decreto, a meno che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.
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