La Seconda sezione penale di Cassazione ha rimesso alla valutazione delle Sezioni unite la soluzione del contrasto emerso con riferimento all’applicazione del Decreto legislativo n. 7/2016 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili) per quel che riguarda i risarcimenti nei processi in cui venga dichiarato che il fatto non è più previsto come reato.
Nel dettaglio, le SU dovranno esprimersi se, in caso di condanna pronunciata per un reato successivamente abrogato e configurato quale illecito ai sensi dell’articolo 4 del Decreto legislativo n. 7/2016, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, possa decidere sull’impugnazione ai soli effetti civili ovvero debba revocare le statuizioni civili.
E’ quanto si apprende dal testo dell’ordinanza di Cassazione n. 26092 del 22 giugno 2016.
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