Depenalizzazione. Assoluzione anche senza contraddittorio

Pubblicato il 02 agosto 2017

La sentenza ex art. 9 D.Lgs. n. 8/2016 di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, pronunciata in sede di giudizio di opposizione a decreto penale da parte del Tribunale, non richiede l’instaurazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, respingendo il ricorso di un soggetto, avverso la sentenza con cui era stato assolto, de plano, dal reato di omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti (in quanto, di fatto, non più previsto come reato). Deduceva, in particolare, la nullità della sentenza in questione - che aveva interesse ad impugnare per evitare la trasmissione degli atti per l’irrogazione della sanzione amministrativa - poiché emessa in assenza di contraddittorio.

Il D.Lgs. n. 8/2016, puntualizzano in proposito gli Ermellini - che ha per l’appunto depenalizzato la fattispecie penale di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori, trasformandolo in illecito amministrativo qualora dette omissioni non superino l’ammontare di 10 mila euro per ogni annualità – ha provveduto a disciplinare, all'art. 9, l’epilogo del processo penale tenuto conto della fase processuale in cui si trova al momento della depenalizzazione.

Orbene – conclude la Collegio con sentenza n. 30201 del 16 giugno 2017 – secondo un’interpretazione letterale della norma in questione si ricava che, nei casi di trasformazione dell’illecito da penale ad amministrativo, successivamente all’esercizio dell’azione penale, il giudice, anche dell’impugnazione, possa prosciogliere l’imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, anche senza contraddittorio. Interpretazione, peraltro, che si pone in linea con il principio di ragionevole durata del processo.

 

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