È disponibile, per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità (LPU) in applicazione di provvedimenti giudiziari (L. n. 232/2016), la versione aggiornata degli applicativi dei servizi online relativi alla comunicazione di infortunio e alle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi.
La nuova funzionalità è disponibile dal 10 ottobre 2019. Lo ha reso noto l’INAIL, tramite comunicato stampa pubblicato sul proprio portale istituzionale lo scorso 10 ottobre, allegando i nuovi modelli da utilizzare.
In caso di infortunio, il datore di lavoro deve valutare se effettuare la “comunicazione di infortunio” o la “denuncia di infortunio”.
La prima deve essere inoltrata dal datore di lavoro all'INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento.
Nel secondo caso, invece, la denuncia deve essere inoltrata dal datore di lavoro all'INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento.
L’art. 1, co. 86-87 della L. n. 232/2016 ha esteso la copertura assicurativa INAIL, già prevista per i volontari impegnati in progetti di utilità sociale e per detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite, nonché per gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, alla nuova categoria di soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità (LPU) in applicazione di provvedimenti giudiziari.
Grazie all’aggiornamento telematico è ora possibile inserire:
Infatti, i nuovi dati richiesti sono:
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