Denaro sospetto sotto controllo

Pubblicato il 10 marzo 2008

Dopo l’avvio lo scorso 29 dicembre delle prime nuove disposizioni sull’antiriciclaggio, dettate dal Dlgs 231/07, dal 30 aprile 2008 saranno operative le altre. Dunque, alle nuove regole in merito ai controlli ed alle segnalazioni sul denaro sospetto con più obblighi per professionisti ed intermediari tenuti all’identikit della clientela in base al rischio (maggiore è il sospetto di riciclaggio maggiore sarà l’attenzione) si aggiungono dal 30 aprile quelle sulle limitazioni all’uso di denaro contante, libretti al portatore, obbligazioni e assegni in forma libera. In particolare: per il trasferimento di contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore la soglia è fissata nei 5mila euro anche se l’operazione è frazionata; gli assegni bancari o postali emessi con importi pari o superiori ai 5mila euro dovranno indicare la clausola di non trasferibilità, il nome e la ragione sociale del beneficiario; gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5mila euro potranno essere emessi senza clausola di trasferibilità solo su richiesta scritta del cliente.

Nella disamina delle nuove regole sull’antiriciclaggio viene messo in luce anche il rinnovamento del sistema sanzionatorio che è rivolto indistintamente, a seconda delle fattispecie, sia agli intermediari finanziari ed ai professionisti che a tutti i cittadini a prescindere dall’attività professionale svolta.

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