Ammessi al voto i condomini in conflitto di interessi

Pubblicato il 29 settembre 2015

In tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed all'intero valore dell'edificio – sia ai fini del quorum costitutivo che di quello deliberativo – compresi i condomini in potenziale conflitto di interessi con il condominio, i quali possono (e non necessariamente devono) astenersi dall'esercizio del diritto di voto.

Pertanto, anche in presenza di conflitto di interessi, la delibera deve essere adottata con il voto favorevole di tanti condomini che rappresentino la maggioranza personale e reale fissata dalla legge, ed in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio, ciascun partecipante può ricorrere all'Autorità giudiziaria.

E' quanto deciso dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, sentenza n. 19131 depositata il 28 settembre 2015, bocciando, su ricorso di alcuni condomini, l'opposto orientamento fatto proprio dalla Corte distrettuale, secondo cui, ossia, ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari condominiale, non erano da computarsi le quote di partecipazione condominiale ed i voti espressi dai condomini in conflitto di interessi con il condominio in relazione all'oggetto della delibera.  

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