In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il figlio che pur aveva ricevuto delega dalla madre, quando era in vita, ad operare sul di lei conto corrente, deve restituire alla massa ereditaria tutti gli eventuali accrediti effettuati sul proprio conto personale, non riuscendo a giustificare i prelievi. Deve infatti ritenersi che la delega conferita dalla madre defunta, non gli attribuisse un potere generale di compiere qualsiasi atto negoziale, ma piuttosto una mera facoltà di operare sul conto con delega di firma.
Ed anche a voler applicare la normativa in materia di mandato, deve escludersi che il figlio avente delega, fosse esonerato dall’obbligo di rendiconto nei confronti degli altri eredi; posto che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’estinzione del mandato per morte del mandate non fa venir meno l’obbligo di rendiconto da parte del mandatario, che deve adempierlo nei confronti degli eredi del mandante.
E' quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con ordinanza n. 11290 del 9 maggio 2017.
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