Sta per scadere il termine per aderire alla definizione agevolata dei pvc (in virtù del Dl n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018): la definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019.
Si ricorda che l’agevolazione è stata attuata con il provvedimento agenziale del 23 gennaio 2019 e chiarimenti sono stati forniti con la circolare 7/E del 9 aprile 2019. I codici sono stati istituiti con la risoluzione 8/E del 23 gennaio 2019.
Il pagamento riguarda le imposte autoliquidate senza applicazione di sanzioni e interessi.
È possibile definire il contenuto integrale dei pvc consegnati entro il 24 ottobre 2018, a condizione che - sempre entro il 24 ottobre 2018 - non sia stato ancora ricevuto un invito al contraddittorio o notificato un avviso di accertamento.
La definizione “integrale” deve riguardare tutte le violazioni - in materia di imposte dirette e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva - contenute nel processo verbale riferite ad un singolo periodo d’imposta: ciò significa che, qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, può essere definito integralmente anche un solo.
È possibile rateizzare in 20 rate trimestrali di pari importo.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sull’importo di queste rate sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
È esclusa la compensazione.
Si deve utilizzare il modello previsto per l’annualità da definire, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
È possibile avvalersi della definizione agevolata anche per regolarizzare violazioni constatate nel processo verbale relativamente a periodi di imposta per i quali il contribuente ha omesso la presentazione della dichiarazione.
Si dovranno presentare tante correttive quante dichiarazioni autonome si sarebbero dovute presentare.
I valori da esporre devono essere quelli della dichiarazione originaria integrati e/o rettificati necessariamente ed esclusivamente con gli elementi constatati nel verbale.
Sono valide le detrazioni di imposta, le deduzioni dal reddito, le perdite solo se già originariamente dichiarate.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".