Definizione agevolata pvc, chiarimenti dall’Agenzia

Pubblicato il 10 aprile 2019

Chi decide di avvalersi della definizione agevolata dei pvc può scegliere di farlo per uno solo o per più periodi d’imposta oggetto del processo verbale, ma non può scegliere all’interno del singolo periodo d’imposta quali settori impositivi (per i quali sono stati constatati rilievi) definire in via agevolata.

A titolo esemplificativo, quindi, qualora in un processo verbale siano state constatate violazioni ai fini di imposta sui redditi, Irap ed Iva per ciascuno dei periodi di imposta oggetto dell’attività istruttoria esterna (per esempio 2014, 2015 e 2016), il contribuente può definire in via agevolata anche un solo periodo di imposta (per esempio il 2015), ma tale definizione deve necessariamente riguardare tutti i tributi (imposte sui redditi, Irap ed Iva) oggetto di constatazione con riguardo al periodo di imposta scelto.

Le criticità della definizione agevolata dei pvc - ex articolo 1 del Dl 119/2018 - sono oggetto della circolare n. 7 del 9 aprile 2019 redatta dall’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che le disposizioni di attuazione sono contenute nel provvedimento delle Entrate del 23 gennaio 2019 e che i codici tributo per il pagamento con F24 sono indicati nella risoluzione n. 8/E/2019.

Tra i chiarimenti:

In merito al raddoppio dei termini, la circolare precisa che: se all’interno di un pvc sia stata rilevata una violazione Irap per un periodo di imposta “raddoppiato”, al contribuente è consentito procedere alla definizione integrale dello stesso periodo di imposta escludendo la suddetta violazione Irap dalla procedura di regolarizzazione, poiché per tale periodo di imposta i termini di decadenza dell’attività di accertamento, con esclusivo riguardo all’Irap, risultano scaduti.

La definizione agevolata dei pvc in sintesi

Ai fini della definizione agevolata, il contribuente deve presentare entro il 31 maggio 2019 la relativa dichiarazione integrativa (barrando la casella “Correttiva nei termini”) per ciascun periodo di imposta oggetto di constatazione. Sempre entro tale data, per il perfezionamento, deve essere effettuato il versamento delle imposte autoliquidate, in unica soluzione, o della prima rata, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi.

È definibile in via agevolata il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione:

  1. consegnati entro il 24 ottobre 2018;
  2. inerenti le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto.

Si beneficia del totale abbattimento delle sanzioni e degli interessi, ma non si può compensare.

Si possono rateizzare gli importi dovuti fino a venti rate trimestrali.

Il contribuente che opta per la definizione del processo verbale rinuncia ad instaurare un procedimento in contraddittorio con l’ufficio.

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