Definizione agevolata liti pendenti Regole del Fisco per domande e scomputo importi

Pubblicato il 31 luglio 2017

L’articolo 11 del Dl n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio (compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio), a condizione che il ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del suddetto decreto, ossia entro il 24 aprile 2017.

Scopo dell'istituto è quello di:

L'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 22 del 28 luglio 2018, fornisce importanti chiarimenti per l'applicazione della definizione agevolata.

Ambito soggettivo

Possono avvalersi della definizione agevolata tutte le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

Possono avvalersi della stessa definizione agevolata anche gli enti territoriali, mentre restano escluse dalla disciplina in esame le controversie instaurate contro altri enti impositori, come ad esempio l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Inoltre, devono escludersi dalla definizione le controversie vertenti su sanzioni amministrative non tributarie, anche nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate sia stata chiamata in giudizio. Invece, sono definibili le liti relative agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate che vedono come parte in giudizio, insieme alla stessa Agenzia anche l’agente della riscossione.

La novità prevista dal suddetto articolo 11 della Manovra correttiva è che - a differenza delle precedenti fattispecie di definizione agevolata delle liti pendenti – possono ora essere definite non solo le controversie instaurate avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione, alle iscrizioni a ruolo e alle cartelle di pagamento.

Pendenza della lite

Una condizione necessaria per l'applicazione della definizione della lite è proprio la pendenza della lite, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore del Dl 50/2017 (24 aprile 2017) e alla data di presentazione della domanda di definizione.

Nello specifico, infatti, l'articolo 11 del Manovra correttiva richiede che:

Definizione agevolata e rottamazione dei ruoli

Nella circolare agenziale 22/2017 viene esaminata anche la relazioni tra rottamazione dei ruoli in scadenza il 31 luglio (ultimo giorno per i versamento della prima o unica rata) e la nuova definizione delle liti pendenti.

Si legge che il contribuente che non si avvale della definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione è libero di accedere alla definizione delle liti pendenti. Allo stesso modo, il contribuente che ha chiesto di avvalersi della rottamazione delle cartelle può scegliere di non avvalersi della definizione delle liti pendenti. Se, invece, il contribuente ha presentato tempestivamente l’istanza di definizione dei carichi, pur avendo la facoltà di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie, è tenuto, in ogni caso, a rispettare la condizione tassativa di non rinunciare alla definizione dei carichi.

Ciò in quanto – secondo l'Agenzia - la definizione agevolata delle controversie tributarie completa la definizione dei carichi, eventualmente già richiesta. Pertanto, sembrerebbe che se il contribuente abbia presentato la domanda per la rottamazione, e poi vi rinunci, non possa avvalersi della definizione delle liti pendenti.

Domanda di definizione

Per avviare la definizione agevolata delle liti pendenti, il contribuente interessato deve presentare un'apposita domanda all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che è parte in giudizio. La domanda deve essere prodotta su modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 21 luglio (prot. n. 140316).

Il termine perentorio per la presentazione della domanda è fissato a 30 settembre 2017, che cedendo di sabato, viene automaticamente rinviato al 2 ottobre 2017.

Quest'anno, dunque, entro la suddetta data, per ciascuna controversia autonoma va presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo.

Importi dovuti

La definizione della lite avviene con il pagamento del cosiddetto “importo lordo dovuto” che è costituito:

Importi scomputabili

Dall'importo lordo dovuto per beneficiare della definizione delle liti pendenti vanno scomputati gli importi già versati a titolo di iscrizione a ruolo provvisorio, comprese sanzioni, interessi ed indennità di mora di spettanza dell’Agenzia ed interessi per dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo o affidate nonché quelle da versare per l’eventuale rottamazione cui si è aderito.

Nel caso in cui le somme versate in pendenza di giudizio o dovute per la definizione dei carichi siano di ammontare maggiore o uguale all'importo lordo dovuto per la definizione agevolata della lite, quest'ultima si perfeziona senza effettuare alcun versamento, ossia con la sola presentazione della domanda entro il termine perentorio del 2 ottobre 2017.

Viceversa, se c'è un versamento da fare, la definizione della lite si perfeziona con il pagamento, entro il termine perentorio del 30 settembre 2017 (slittato al 2 ottobre 2017), dell'intero importo netto dovuto oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine.

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