Non tutti i carichi affidati all’Agente della Riscossione possono essere rottamati.
Coloro che entro lo scorso 30 aprile hanno aderito alla definizione agevolata, entro il 31 luglio 2019 dovevano pagare la prima rata della cosiddetta rottamazione-ter delle cartelle. Il termine è stato fatto slittare di poco, al 5 agosto, grazie alla Legge n. 136/2018, che ha introdotto la possibilità di pagare con un lieve ritardo e senza oneri aggiuntivi.
Aderendo alla cosiddetta rottamazione, si beneficia dell'estinzione del debito contenuto nei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017, attraverso il pagamento di capitale e interessi, oltre che dell'aggio proporzionalmente dovuto su tali somme da pagare e delle spese dovuti all'Agente della riscossione per le procedure esecutive e per la notifica degli atti di riscossione.
La sanatoria, come detto, però, non è per tutti: si possono, infatti, rottamare tutti i carichi affidati dagli enti impositori ad Agenzia delle Entrate – Riscossione e Riscossione Sicilia, tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Inoltre, possono essere definiti non soltanto i carichi relativi alle imposte (Ires, Irap, Iva, addizionali, canone Rai e altro), ai contributi Inps e ai premi Inail, ma anche quelli relativi ad ogni entrata riscossa a mezzo ruolo, incluse le contravvenzioni stradali.
Relativamente alle sanzioni da far rientrare nella definizione agevolata, è da ricordare che nel novero delle sanzioni rottamabili rientrano i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie; viceversa, ne sono escluse tutte le sanzioni che non sono direttamente collegate alle violazioni di norme disciplinanti il rapporto tributario seppur affidate all'Agenzia delle Entrate.
Pertanto, sono escluse dalla definizione agevolata anche i carichi relativi a sanzioni per l'impiego irregolare di lavoro subordinato.
Circa le sanzioni da far rientrare nella sanatoria, un chiarimento è arrivato dal sottosegretario al Mef Alessio Mattia Villarosa, che, nell’interrogazione parlamentare del 1° agosto 2019 in Commissione finanze alla Camera, si è espresso sull’accesso alla definizione agevolata.
Il portavoce dell’Economia ha precisato che le sanzioni iscritte a ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate per l'impiego di lavoratori non regolari non rientrano nella rottamazione. Ciò in quanto, ai fini della definizione agevolata di una sanzione iscritta al ruolo, non rileva l'ente creditore, ma la natura della sanzione stessa.
Al riguardo, infatti, si ricorda che, al fine di individuare le sanzioni amministrative non tributarie escluse dalla definizione, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E/2017, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della disciplina della definizione agevolata, precisando che “non sono definibili le sanzioni amministrative che non appartengono alla giurisdizione tributaria, come circoscritta dalla Corte costituzionale” nella sentenza 14 maggio 2008, n. 130.
In tale prouncia, la Corte costituzionale ha chiarito che “la giurisdizione tributaria deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto e che la medesima non può essere ancorata al solo dato formale e soggettivo, relativo all'ufficio competente ad irrogare la sanzione”.
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