La Corte Costituzione, con la sentenza n. 238/2009, ha definito l’ambito di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto rispetto alla Tia (Tariffa igiene ambientale). Secondo la Consulta, la Tia è da considerarsi come una vera e propria tassa (la tariffa è dotata di natura tributaria) e, di conseguenza, non può essere assoggettata ad Iva, in quanto vi sarebbe incompatibilità tra l’imposta sul valore aggiunto e un’altra prestazione di carattere tributario. La decisione non è priva di conseguenze, dal momento che il riconoscimento del fatto che sulla Tia non si deve applicare l’Iva, apre la strada a sei milioni di famiglie italiane pronte a chiedere il rimborso di quanto finora indebitamente versato.
Roberta Moscioni
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