Deduzioni a quota

Pubblicato il 25 giugno 2008
La sezione tributaria della Cassazione, con sentenza n. 16350 del 17 giugno 2008, ha accolto un ricorso presentato dal Fisco contro l'annullamento di un avviso di rettifica Irpef comunicato ad un odontoiatra che aveva dedotto le spese per la ristrutturazione di un suo immobile adibito a studio, descrivendo genericamente dette spese come “costi di ristrutturazione”. La Corte ha precisato che, per la ristrutturazione degli studi professionali, possono essere dedotte nel loro intero ammontare e per il periodo di imposta in cui sono state sostenute solamente le spese affrontate per piccola manutenzione o dipendenti da deterioramento prodotto dall'utilizzo del bene. In caso di lavori di ristrutturazione dell'immobile, invece, spetta la deduzione delle spese in quota annuale di ammortamento. Secondo la Corte, nel caso di specie, i giudici regionali avevano esaminato la vicenda senza procedere ad una compiuta disamina del tipo di lavori effettuati.
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