Decreto sviluppo bis: rafforzato il processo di digitalizzazione dei procedimenti giudiziari

Pubblicato il 09 ottobre 2012 Il Decreto legge sviluppo bis, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 ottobre, contiene importanti misure volte a rafforzare la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari, sia sul fronte del processo civile che di quello penale.

In particolare, con riferimento ai procedimenti civili, viene previsto l’obbligo dell’utilizzo delle modalità telematiche per tutte le comunicazioni e le notificazioni da parte delle cancellerie. In proposito, dovrà farsi riferimento alle Pec risultanti dai pubblici registri o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

Per quel che concerne il fronte penale, dovranno essere effettuate per tramite del canale digitale tutte le comunicazioni e notificazioni da indirizzare a soggetti diversi dall’imputato.

Nelle ipotesi in cui l’atto da comunicare contenga dati sensibili, si provvederà a notificare solo un estratto dello stesso con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, del documento in forma integrale. Per coloro che non abbiano provveduto all’adozione dell'indirizzo di posta elettronica, pur essendovi obbligati, le comunicazioni e le notificazioni verranno effettuate direttamente in cancelleria.

Le novità in materia di notificazioni e comunicazioni coinvolgono anche i procedimenti per la dichiarazione di fallimento e le procedure concorsuali. In particolare, il ricorso per dichiarazione di fallimento sarà notificato dalla cancelleria del tribunale all'impresa debitrice all'indirizzo Pec da quest’ultima indicato. Indirizzo che, alla data di entrata in vigore delle nuove norme, sarà obbligatorio per tutti i tipi di impresa. In alternativa, nel caso in cui il destinatario non si sia dotato di Pec, la notificazione verrà effettuata per tramite l'ufficiale giudiziario presso la sede risultante dal registro e delle imprese.

Infine, per quel che concerne le procedure concorsuali, la relativa apertura dovrà essere comunicata dal curatore fallimentare o dal commissario, con modalità telematica, ai creditori il cui indirizzo Pec risulti dal registro delle imprese o dall'Indice nazionale degli indirizzi Pec. Tutti i creditori dovranno, quindi, fornire la comunicazione del rispettivo indirizzo Pec con l'avviso che, in assenza, le future comunicazioni degli atti della procedura avverranno, ad ogni effetto, esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
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