Il divieto di licenziamento continua ad animare il dibattito all'interno della maggioranza, tra le forze di Governo e con le parti sociali.
Ed è per questo che, ancora oggi, a distanza di qualche giorno dall'approvazione in Consiglio dei Ministri, del decreto-legge recante misure urgenti da 40 miliardi di euro a sostegno delle imprese, del lavoro e delle professioni, fronteggiare le conseguenze dell’emergenza da COVID-19 non si dispone di un testo ufficiale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (come normalmente esigerebbe la straordinarietà del provvedimento).
Non solo. Se è ipotizzabile che, nonostante il via libera ricevuto dal CDM di giovedì 20 maggio 2021, il Governo stia ancora limando il testo definitivo del decreto, resta del tutto incerta la sorte della vexata norma sul divieto di licenziamento, inserita a sorpresa nel corso del Consiglio dei Ministri, resa nota nel corso della conferenza stampa dal Ministro del lavoro Orlando e non riportata nel comunicato di fine seduta.
ll decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69) all’art. 8, commi 9, 10 e 11 proroga il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo, stabilendo due diversi termini di sospensione:
Le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di:
Secondo l'annuncio dato dal Ministro del Lavoro Orlando durante la conferenza stampa del 20 maggio scorso, il divieto generalizzato di licenziamento, in scadenza il prossimo 30 giugno, sarebbe prolungato fino al 28 agosto 2021 solo per i datori di lavoro che utilizzeranno, dall'entrata in vigore del decreto Sostegni bis a fine giugno, la Cassa integrazione Covid.
Dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2021 il divieto di licenziamento verrebbe esteso ai datori di lavoro che utilizzano la cassa integrazione ordinaria, esonerati dal pagamento del contributo addizionale.
Confermati, infine, i limiti al divieto di licenziamento previsti dal decreto Sostegni.
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