Decreto PA e sport, legge di conversione in GU. Proroga tax credit sponsorizzazioni sportive

Pubblicato il 21 agosto 2023

Il decreto legge PA e sport è stato convertito dalla Legge n. 112 del 10 agosto 2023.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2023 è, infatti, approdata la legge di conversione del Dl n. 75 del 22 giugno 2023, recante le disposizioni sulla organizzazione della Pa e agricoltura, di sport, di lavoro e organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025, insieme al testo coordinato del provvedimento.

Tra le novità da segnalare quelle che riguardano la giustizia tributaria e quelle urgenti in materia di sport.

Nell’ambito dello sport sono intervenute alcune importanti novità in materia di fisco, come:

Tax credit sponsorizzazioni sportive, ufficiale la proroga

Tra le novità che sono entrate nel Decreto Pa e sport convertito in legge da segnalare quelle contenute all’articolo 37: misure urgenti in materia di credito d’imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo.

Tale disposizione proroga fino al 30 settembre 2023 il tax credit per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rientrano in determinati limiti dimensionali.

Il nuovo testo del decreto coordinato modifica l’articolo 9, comma 1, del Dl n. 4/2022, spostando la data entro cui sono valide le spese effettuate, ai fini della fruizione del credito d’imposta del 50%.

Ad essere agevolate sono le spese pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, sostenute da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali nei confronti di leghe, società sportive professionistiche e associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd - Ssd) che svolgono attività sportiva giovanile.

NOTA BENE: L'investimento in campagne pubblicitarie, relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro.

Ciò a patto che le realtà sportive indicate, nel corso del 2022, abbiano prodotto ricavi annui ricompresi tra i 150mila e i 15milioni di euro.

Per le società e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2022, ai  fini del riconoscimento del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la  soglia relativa ai ricavi delle  medesime società e associazioni. 

ATTENZIONE: Si accede al beneficio attraverso la piattaforma online dedicata presentando apposita domanda al dipartimento dello Sport.

Regime Iva per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva

Con l’articolo 36-bis del decreto Pa e sport convertito vengono fatti rientrare nel regime di esenzione Iva tutti i servizi connessi con la pratica sportiva.

Recita, infatti, la norma che: “le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto”. 

Si tratta di una grande novità a livello fiscale visto che la maggior parte delle entrate finora collegate alle suddette prestazioni di servizi (corrispettivi specifici e quote supplementari) rientravano nel regime di esclusione Iva previsto dall’articolo 4 del Dpr 633/73.

ATTENZIONE: L’agevolazione ha validità, dalla data di entrata in vigore della legge, per i servizi resi da organismi senza fini di lucro - compresi gli enti sportivi dilettantistici - nei confronti di persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica.

Trattamento fiscale delle plusvalenze: nuovo metodo di calcolo

Sempre con riferimento al settore sportivo, il Dl n. 75/2023 convertito dalla Legge n. 112/2023, si propone di riformare la disciplina del trattamento fiscale delle plusvalenze generate da beni posseduti dalle società sportive professionistiche nonché le norme relative ai processi sportivi.

L’articolo 33, infatti, introducendo disposizioni urgenti in materia di plusvalenze per le società sportive professionistiche, va a modificare direttamente l’articolo 86, comma 4, del Tuir.

In particolare, la norma riconosce la facoltà per le società sportive di ripartire le plusvalenze in cinque anni ai fini della determinazione del reddito, allungando da uno a due anni il termine di possesso minimo dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali.

Inoltre, con lo stesso articolo si introduce una specifica disciplina per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo delle prestazioni di un atleta, differenziando il trattamento secondo la natura del corrispettivo e l’esercizio in cui viene realizzata.

Viene aggiunto il seguente periodo: le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in 5 quote costanti solo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.

La misura limita l'ammontare della plusvalenza oggetto di ripartizione in cinque anni alla sola quota parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo in denaro e le suddette disposizioni intendono restringere la possibilità di ripartizione delle plusvalenze ai fini della determinazione del reddito.

Il decreto legge Pa e sport convertito conferma, poi, all’articolo 42 le disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga.

Viene infatti ribadita la misura relativa alla possibile concessione di ulteriori settimane di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in deroga ai limiti di durata e a specifiche procedure previste in via “ordinaria” dal DLgs. 148/2015.

E’ riconosciuto, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per una durata massima di ulteriori quaranta settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023, al  fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.

Giustizia tributaria, novità assunzione magistrati tributari

Infine, da segnalare anche le novità relative alle procedure di assunzione dei magistrati tributari.

E’ stato rimodulato il piano di assunzione di 576 magistrati tributari, che avverrà in tre scaglioni rispettivamente negli anni 2024, 2026 e 2029.

Il piano originario prevedeva l'immissione in servizio di 100 unità nell'anno 2023 e di 68 unità negli anni successivi, dal 2024 al 2030.

Con il nuovo piano, fermo restando il numero complessivo dei magistrati da assumere, viene stabilita una diversa programmazione delle immissioni in servizio e delle relative tempistiche, così articolata:

Inoltre, vengono modificate le norme relative alle procedure e alle prove concorsuali, alla composizione della commissione di esame e alla nomina dei magistrati che hanno superato il concorso.

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