Nel decreto legge approvato nel CdM del 15 giugno, che introduce disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, di sport e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, anche un corposo pacchetto di disposizioni che riguardano, per l’appunto, il comparto sportivo.
Secondo quanto si legge nel comunicato stampa n. 39, che ha accompagnato la chiusura della seduta, oltre ad una serie di norme che riguardano la revisione della giustizia sportiva, nel decreto legge approvato il 15 giugno sono rientrate anche disposizioni che:
Il Capo III del Dl sulla PA e sullo Sport contiene “Disposizioni urgenti in materia di sport”.
Nello specifico, l’articolo 33 si occupa di disciplinare la materia delle plusvalenze sportive nel settore del calcio professionistico.
Due sono gli interventi che sono stati fatti sulle plusvalenze patrimoniali di cui all’articolo 86, comma 4, del Tuir, con lo scopo di limitare la possibilità di spalmare su più esercizi le plusvalenze maturate.
Il primo intervento introduce la previsione che, per le società sportive professionistiche, solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito.
Con una modifica all’articolo 86, comma 4, suddetto, infatti, è stato disposto l’ampliamento da uno a due anni del periodo minimo di possesso dell’asset per le società sportive professionistiche per poter fruire della tassazione in 5 esercizi della plusvalenza; ciò rispetto al triennio che vale per tutti i contribuenti.
Il secondo intervento, invece, è finalizzato a contrastare le plusvalenze fittizie che possono realizzarsi attraverso lo scambio di calciatori.
A tal fine è stato aggiunto il seguente periodo: “Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata”.
NOTA BENE: La finalità della norma è quella di non concedere un trattamento fiscale di favore per componenti positive di reddito che potrebbero essere artificiosamente alterate.
Con l’entrata in vigore delle nuove previsioni, dunque, queste plusvalenze saranno imponibili integralmente nell’esercizio in cui sono realizzate.
All’articolo 36 del decreto sono normati i controlli finanziari sulle società sportive professionistiche.
Pertanto, è sancito che allo scopo di garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l’equa competizione, le società sportive professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle Federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo modalità e principi approvati dal CONI, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Inoltre, il decreto Pa e Sport prevede il riconoscimento di un credito d’imposta, per l'anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.
Nello specifico, sono apportate modifiche al Dl n. 4 del 27 gennaio 2022, per cui viene prorogato il bonus introdotto durante l’emergenza Covid per agevolare le imprese che investono in pubblicità nello sport.
Infatti è stata aggiunta la locuzione “nonché per quelli effettuati dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023”: dunque il credito d’imposta per le sponsorizzazione sportive (che garantisce uno sconto del 50% della spesa alle imprese che investono in campagne pubblicitarie sportive) resterà valido fino al 31 dicembre di quest’anno.
L'investimento in campagne pubblicitarie, relativamente al secondo semestre dell'anno 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro
Un’altra agevolazione riguarda l’IVA, con la modifica all’articolo 10, comma 1, numero 20 del Dpr 633/1972.
In pratica, è stata inserita una nuova esenzione IVA che interessa le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal Coni e dagli entri sportivi senza fini di lucro iscritti al registro nazionale di cui al Dlgs n. 39/2021.
NOTA BENE: Si tratta del nuovo registro introdotto dalla riforma dello sport e attivo dallo scorso mese di settembre.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".