È in vigore dall'11 marzo 2023 il decreto legge 10 marzo 2023, n. 20 recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, cd. decreto immigrazione.
Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 9 marzo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023 e si appresta ora ad iniziare l'iter parlamentare di conversione.
L'impianto generale del provvedimento è animato da due obiettivi:
La nostra analisi si concentrerà sulle disposizioni che rispondono a quest'ultimo obiettivo.
La prima novità riguarda la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari in Italia.
Il decreto immigrazione - n. 20 del 10 marzo 2023 - prevede che le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, vengano definite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per il triennio 2023-2025 (non più annualmente, come previsto finora).
In caso di necessità potranno essere adottati ulteriori decreti durante il triennio.
Eventuali richieste eccedentarie i limiti previsti dal D.P.C.M. potranno essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti.
Per il rinnovo della domanda non è necessario presentare nuovamente la documentazione richiesta, se è già stata regolarmente presentata con la prima richiesta.
Verranno inoltre assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono campagne mediatiche per informare i propri cittadini sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.
Con l'obiettivo di semplificare e accelerare le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, viene in più punti modificato il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
Di seguito si illustrano le novelle apportate all'articolo 22 e all'articolo 24 del T.U.
Verifiche di congruità e asseverazione: Viene reso strutturale (e pertanto permanente) l'obbligo, per il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero, di presentare, unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero, l'asseverazione rilasciata dai professionisti del lavoro di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 nonché dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, all'esito positivo delle verifiche di congruità.
All'articolato del T.U. è poi aggiunto l'art. 24-bis che reca la disciplina da osservare per le verifiche di congruità (e l'asseverazione).
Le predette verifiche restano demandate ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
ATTENZIONE: L'asseverazione resta non obbligatoria per le domande presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti oggetto delle verifiche di congruità.
La disciplina si presenta pressochè invariata rispetto a quella finora applicata e contenuta nell'articolo 44, commi 1-4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, cd. decreto Semplificazioni fiscali (la cui validità è stata prorogata al 2023 dall'articolo 9, comma 2, decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 , cd. decreto Milleproroghe 2023).
NOVITA': Una novità va però segnalata. Il nuovo testo oggi in vigore non prevede formalmente più che le verifiche di congruità siano affidate “in via esclusiva” ai professionisti del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro.
Al riguardo si attendono specifiche istruzioni dell'INL e possibili revisioni in sede parlamentare, considerando la conferma dei controlli a campione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da effettuarsi in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
Semplificazioni delle procedure: Si prevede che il nulla osta sia rilasciato in ogni caso qualora, nel complessivo termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta, non siano state acquisite dalla questura le informazioni relative ad elementi ostativi.
L'eventuale accertamento di elementi ostativi comporterà la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonchè la revoca del permesso di soggiorno.
Infine si dispone che, in attesa della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta consentirà lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.
Il decreto immigrazione riconosce, sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, la possibilità di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato fuori quota per gli stranieri residenti all'estero che completino le attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine.
Anche in questo caso, il sopravvenuto accertamento di elementi ostativi comporta la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonchè la revoca del permesso di soggiorno.
Il Ministero del lavoro potrà promuovere la stipula di accordi di collaborazione e di intese tecniche con enti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi, per incoraggiare percorsi di qualificazione professionale e individuare i lavoratori che potranno fare ingresso in Italia direttamente nei Paesi di origine.
Cambia la durata massima del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare (articolo 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
Ciascun rinnovo dei predetti permessi di soggiorno non può superare la durata massima di 3 anni.
Una corsia preferenziale è riconosciuta ai datori di lavoro che hanno presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, non risultando però assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda.
Questi datori di lavoro potranno ottenere, sulla base dei decreti sui flussi emanati nel corso del triennio, l'assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo.
Viene infine riconosciuta qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nell'area delle Elevate professionalità e nell'area Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
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