Decreto fare. Operatività delle novità in materia di concordato con riserva e competenza inderogabile
Pubblicato il 08 luglio 2013
Nel testo di una delle prime pronunce rese dopo la modifica introdotta con il Decreto legge n. 69/2013 all'articolo 161 della Legge fallimentare sul preconcordato o concordato con riserva, il Tribunale di Pavia ha evidenziato come le novità in materia sarebbero applicabili anche con riferimento alle procedure già pendenti. A ben vedere, infatti, non è contenuta alcuna norma transitoria nel testo dell'articolo 82 del cosiddetto decreto "
del fare".
Detto rilievo, nel concreto, va valutato in relazione alle singole norme e alla loro compatibilità con le procedure di concordato già pendenti.
Sempre relativamente alle novità introdotte dal Decreto legge n. 69/2013 si segnala che, ai sensi dell'articolo 80 del provvedimento medesimo, per la trattazione delle cause civili in cui è parte una società che abbia sede all'estero e sia priva in Italia di sedi secondarie con rappresentanza stabile, si potranno adire solo il tribunale di Milano, il tribunale di Roma e quello di Napoli, ai quali è stata conferita una competenza
“inderogabile”.
Questa novità sarà operativa a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto.