Il neointrodotto art. 2929 bis codice civile (per effetto del D.l. 83/2015 c.d. "decreto fallimenti", convertito in Legge il 6 agosto 2015) ha apportato una rilevante modifica in tema di esecuzione forzata.
Ha infatti previsto che, qualora il debitore, posteriormente al sorgere del credito, abbia istituito un vincolo di indisponibilità sui beni interessati (ad esempio, mediante costituzione di fondo patrimoniale, trust o donazione), il quale abbia apportato pregiudizio alle pretese del creditore, quest'ultimo potrà procedere al pignoramento dei beni, senza previamente ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto pregiudizievole.
Il creditore potrà dunque saltare l'azione revocatoria e passare direttamente all'esecuzione forzata, a condizione che il suo credito sia sorretto da idoneo titolo esecutivo e che il pignoramento sia trascritto nei pubblici registri, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole.
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