Il 21 novembre 2023 il Senato ha confermato la fiducia al Governo, approvando la legge di conversione del cosiddetto Decreto Energia (DL n. 131/2023).
Nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023 è stata pubblicata la legge n. 169/2023 recante: “Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”.
Per un approfondimento si rimanda al post: “Decreto Energia pubblicato: nuovi contributi per imprese a forte consumo di energia”.
Il provvedimento oggetto di conversione consta di 8 articoli, suddivisi in 4 capi:
L’iter parlamentare non ha modificato l’impianto del decreto legge, confermando le misure dedicate:
L'articolo 4, comma 1, concede la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.
Il comma 2 precisa che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria.
Dunque, è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del Dlgs n. 472/97, anche se le violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'art. 6 c. 2-bis e 3 D.Lgs. 471/97, siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023.
NOTA BENE: L’importante è che le violazioni non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento.
SCADENZA: Il perfezionamento dovrà avvenire entro il termine tassativo del 15 dicembre 2023.
La legge n. 169 del 27 novembre 2023, di conversione del cosiddetto Decreto Energia, non ha apportato sostanziali modifiche neanche all’articolo 2, finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della social card, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante.
In particolare, il comma 1 del testo coordinato prevede alcune modifiche ai commi da 450 a 451-bis della Legge di Bilancio 2023, che hanno disposto i requisiti per l'individuazione dei beneficiari della social card.
Nello specifico, per l'anno 2023, viene incrementata da 500 a 600 milioni la dotazione del Fondo dedicato, allo scopo di estendere il contributo, attualmente previsto per i beni alimentari di prima necessità, ai carburanti, oltre che, in alternativa, agli abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.
La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di questo social bonus elettrico sono quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, mentre la dotazione finanziaria del fondo Bonus trasporti viene incrementata di 12 milioni di euro per l’anno 2023.
Inoltre, è disposto che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Energia con ulteriore decreto interministeriale, siano stabiliti l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare, le modalità di raccordo con le previsioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato e le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa, per l'applicazione degli sconti.
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