Il “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020), per far fronte all’emergenza epidemiologica da Coronavirus, che ha causato la sospensione temporanea di molte imprese sull’intero territorio nazionale, ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Le norme, infatti, intervengono sia in materia di cassa integrazione ordinaria sia sull’assegno ordinario, nonché sulla Cassa integrazione in deroga.
Per riordinare la materia degli ammortizzatori sociali dopo l’intervento massiccio da parte del governo, con il messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020, l’INPS ha fornito una prima sintetica illustrazione sui predetti istituti. A breve, fa sapere l’Istituto Previdenziale, verranno rilasciate le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020.
Tali aziende sono dispensate:
Le aziende, infatti, non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.
Inoltre, per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali:
Limitatamente al predetto periodo, l’assegno ordinario è concesso ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. All’istanza non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
Il “Decreto Cura Italia” riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:
Sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà.
L’accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga è garantito previo accordo, da conculdersi anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Sono esonerati dal predetto accordo i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
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