Decreto Cura Italia, invio della domanda di CIGO e assegno ordinario

Pubblicato il 30 marzo 2020

Per accedere alla domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria, disposta dal D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), è necessario indicare sull’istanza la causale “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane. Diversamente, per le aziende che si trovano già in CIGS la richiesta di accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria deve essere inoltrata nel canale di comunicazione attivo nella piattaforma “CIGS online” del Ministero del Lavoro.

La nuova disciplina degli ammortizzatori sociali introdotti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, nonché le modalità d’invio delle domande, sono state esplicitate dall’INPS, con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020.

CIGO e assegno ordinario dopo il “Decreto Cura Italia”

L’art. 19 del D.L. n. 18/2020 ha previsto, per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Coronavirus, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario.

Le integrazioni salariali ordinarie, in particolare, spettano alle imprese industriali, quali ad esempio:

Diversamente, possono richiedere l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro con più di cinque dipendenti che non rientrano nella CIGO e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi.

L’integrazione salariale non soggiace all’obbligo di pagamento del contributo addizionale e, ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal FIS.

Le aziende che trasmettono la domanda sono comunque tenute a osservare la procedura di consultazione e esame congiunto con i sindacati che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Decreto Cura Italia, trasformazione da CIGS a CIGO

Per le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere alla CIGO qualora dette aziende rientrino anche nella disciplina delle integrazioni salariali ordinarie.

In tali casi, la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata per la causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”.

Dopo l’invio della domanda al Ministero del Lavoro, la Direzione Generale adotta un unico decreto direttoriale che, senza soluzione di continuità, dispone sia la sospensione del trattamento CIGS in corso – indicando la data di decorrenza di detta sospensione – sia la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento CIGS.

A questo punto, la Direzione centrale ammortizzatori sociali dell’INPS provvederà a caricare nella procedura “Sistema UNICO” i decreti ministeriali che dispongono la sospensione della CIGS.

Le domande di CIGO per “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS” potranno essere approvate solo dopo il caricamento in procedura del decreto ministeriale di sospensione della CIGS e l’annullamento parziale dell’originaria autorizzazione.

Al termine della CIGO, l’azienda potrà chiedere all’INPS, tramite l’invio del modello telematico “SR40”, una nuova autorizzazione sul secondo decreto per completare il programma di CIGS sino alla nuova data di scadenza.

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