Decreto crisi d’impresa. Composizione negoziata estesa alle imprese di tutte le dimensioni

Pubblicato il 09 dicembre 2021

Pubblicata la circolare n. 34 di Assonime dal titolo: “Le misure del decreto crisi per il risanamento dell’impresa”.

Nel documento vengono illustratele le novità introdotte dal Decreto Crisi d’Impresa (Dl n. 118/2021, convertito dalla Legge n. 147/2021) per agevolare le ristrutturazioni aziendali e consentire rapide liquidazioni al fine di favorire la ripresa del sistema economico generale dopo la pandemia da Covid-19.

E’ da ricordare che la legge di conversione del citato decreto legge ha introdotto non solo il nuovo strumento dellacomposizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa diretto a cogliere le situazioni di probabile insolvenza in cui possono venirsi a trovare gli imprenditori, ma ha anche disposto il rinvio al 16.05.2022 dell’entrata in vigore del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) ed il differimento al 31.12.2023 dell’applicazione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (Titolo II, Parte Prima del D.lgs. n. 14/2019).

Nella circolare n. 34/2021, pertanto, Assonime si sofferma, in particolare:

  1. sulle ragioni del rinvio al 16 maggio 2022 del Codice della crisi e dell’insolvenza e al 31 dicembre 2023 delle misure di allerta e composizione assistita della crisi, previste dallo stesso Codice;

  2. sulle caratteristiche e sulle finalità principali dei due nuovi istituti della composizione negoziata della crisi e del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;

  3. sulle anticipazioni della disciplina del Codice della crisi relative agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, alla convenzione di moratoria e agli accordi di ristrutturazione agevolati;

  4. sulle proroghe ad alcune delle misure di emergenza introdotte dal Decreto Liquidità (DL n. 23/2020, conv. dalla Legge n. 40/2020).

Assonime, novità del concetto di crisi d’impresa

L’Associazione fra le società per azioni parte dall’analizzare il nuovo concetto di crisi d'impresa, che va inteso come probabilità di insolvenza, senza ricorrere al sistema degli indici e indicatori previsti dal Codice, ma piuttosto offrendo all’imprenditore uno strumento di autodiagnosi per valutarne la sussistenza.

In tal senso, secondo Assonime, assume rilevanza non solo la crisi già esistente, ma anche quella probabile, che apre la strada ad una fase in cui le possibilità di trovare un accordo con i creditori sono più elevate.

Composizione negoziata crisi d’impresa, presupposti estesi per accelerare i tempi

La novità più rilevante introdotta dal D.L. n. 118/2021, oggetto di conversione, è sicuramente rappresentata dallo strumento della “composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa” indirizzato a sostenere le imprese in crisi ai fini del risanamento aziendale.

Nella circolare n. 34 del 7 dicembre, Assonime amplia la portata applicativa sia dei presupposti soggettivi che oggettivi della composizione negoziata.

In primo luogo, infatti, l'Associazione aderisce all’interpretazione secondo la quale l’accesso alla composizione negoziata è possibile non solo alle imprese in twilight zone e a quelle in crisi, ma addirittura alle imprese già insolventi, a condizione che sussista la possibilità di risanamento (cioè siano in continuità).

Dunque, dal punto di vista soggettivo, il concetto è esteso alle imprese di tutte le dimensioni; mentre, dal punto di vista oggettivo, si rimanda alle imprese in precrisi, crisi e insolvenza.

L’ampliamento dei presupposti soggettivi e oggettivi per accedere al percorso negoziale è funzionale:

L’obiettivo è che tutto ciò conduca ad una auspicabile riduzione dei tempi di chiusura delle procedure concorsuali, grazie alla anticipazione in sede stragiudiziale di alcune fasi.

Specifica, infatti, la circolare che la possibilità di accedere alla composizione negoziata non solo quando la crisi si è manifestata, ma anche in una fase precedente, è in linea con i doveri degli organi sociali previsti dall’articolo 2086 del Codice civile e offre agli amministratori un nuovo strumento, rapido, flessibile ed estraneo alle procedure concorsuali, per attivarsi tempestivamente in caso di minaccia alla continuità aziendale.

Analogamente, la possibilità di accedere anche in fase di insolvenza reversibile permette, di accelerare i tempi della liquidazione, anticipando a una fase preliminare ed esterna al Tribunale la valutazione delle diverse strade percorribili dall’impresa per una ordinata uscita dal mercato.

Composizione negoziata, fondamentali le caratteristiche dell’esperto professionista

Tra i fattori in grado di assicurare il successo della composizione negoziata sono da individuare:

Circa le caratteristiche dell’esperto professionista e la sua preparazione, Assonime riconosce come essenziali i requisiti di indipendenza, professionalità e disponibilità, in quanto strumentali a garantire imparzialità ed efficienza nel ruolo di mediazione.

Dunque, al professionista viene riconosciuto un ruolo da protagonista assoluto della composizione, in quanto “chiamato a presidiare il tentativo di ristrutturazione indirizzando l’imprenditore verso le soluzioni più efficienti per il recupero dell’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell’impresa, facilitando le trattative con i creditori e assicurando il rispetto dei doveri di tutte le parti coinvolte nella procedura”.

Il concordato liquidatorio semplificato

Infine, Assonime si esprime anche sulla possibilità di accedere al concordato liquidatorio semplificato per la liquidazione del patrimonio, che – a suo avviso, al ricorrere di alcune condizioni – diviene un vero e proprio genere ad hoc di concordato, caratterizzato:

Il concordato liquidatorio semplificato, dunque, si presenta come figura autonoma, caratterizzata da requisiti meno rigidi rispetto al concordato ordinario (non è previsto l’obbligo di soddisfazione del 20% dei creditori chirografari e neppure quello dell’aumento del 10% rispetto alla soddisfazione derivante dalla liquidazione fallimentare) e da una procedura snella, priva della fase di ammissione, della nomina del commissario giudiziale e della votazione dei creditori.

Tutte queste semplificazioni, rispetto alla procedura ordinaria del concordato liquidatorio, però, sono compensate da un controllo molto forte da parte del Tribunale in sede di omologa, il quale dovrà valutare, oltre alla regolarità del procedimento, anche la fattibilità del piano, e assicurare che ciascun creditore non subisca pregiudizio rispetto all’alternativa fallimentare e riceva una qualsiasi utilità, anche non in denaro.

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