Nuovo pacchetto di emendamenti al Decreto crescita (Dl n. 34/2019). I correttivi presentati ieri alle Commissioni Finanze e Bilancio della Camera fanno slittare i tempi della prima approvazione del provvedimento: il via libera delle due Commissioni è atteso per la serata di mercoledì e il voto dell’Aula al testo, su cui molto probabilmente verrà posta la questione di fiducia, dovrebbe arrivare ad inizio della prossima settimana.
I nuovi emendamenti spaziano dal cosiddetto “contratto di espansione” alla Tonnage tax, dall’estensione del credito d’imposta alle imprese che partecipano alle fiere non solo estere, ma anche a quelle che si svolgono in Italia, allo sviluppo del mercato dei minibond a sostegno delle imprese.
Sempre a favore dell’imprenditorialità, poi, la possibilità di accesso al Fondo di garanzia per le imprese edili; mentre per quanto riguarda gli incentivi per gli interventi di efficienza energetica nelle zone a rischio sismico, è stata prevista la possibilità di cessione del credito d’imposta per ottenere uno sconto dall’impresa che svolgerà i lavori anche da quest’ultima nei confronti del fornitore di beni e servizi. Il fornitore dell'intervento, infatti, potrà, a sua volta, trasferire il credito di imposta al proprio fornitore di beni e servizi.
Tra le novità più rilevanti presentate dai relatori nelle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, vi è il contratto di espansione, che consentirà di andare in pensione con sette anni di scivolo.
Si tratta di una misura che ha natura gestionale e che varrà in via sperimentale per il 2019 e il 2020; essa dovrà essere sottoscritta con il ministero del Lavoro e i sindacati comparativamente più rappresentativi e il suo obiettivo sarà quello di sostituire i contratti di solidarietà espansiva.
Il contratto di espansione consente alle imprese con un organico superiore a 1.000 unità, che intendono avviare processi di re-industrializzazione e riorganizzazione, di adottare particolari misure, come la possibilità per i lavoratori che si trovino a non più di 84 mesi dal conseguimento della pensione di vedersi riconosciuta un'indennità “commisurata al trattamento pensionistico lordo” maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Per rispondere all'esigenza di spingere lo sviluppo tecnologico e modificare le competenze professionali in organico, quindi, sarà possibile procedere all'assunzione di nuove professionalità e, allo stesso tempo, riconoscere un'indennità di prepensionamento per coloro che raggiungeranno i requisiti per andare in pensione nei successivi 7 anni.
Il maxi-scivolo di sette anni, con tutti gli obblighi e i diritti collegati, potrà essere riconosciuto anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali, se già costituiti o in corso di costituzione, senza dover modificare i rispettivi statuti.
Nel contratto di espansione dovranno, poi, essere specificate anche altre due cose: una ulteriore deroga alle attuali regole sulla Cigs introdotte dal Jobs act che, in questo caso, potrà essere “richiesta per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi”; una misura a favore dei lavoratori che, per ragioni di età o di contributi, non possono accedere al maxi-scivolo.
Per costoro sarà consentita una riduzione oraria al massimo al 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile. Per ciascun lavoratore potrà, tuttavia, essere concordata, se necessario, una riduzione dell’orario fino al 100% nell’arco dell’intero periodo del contratto di espansione.
Riformulati i limiti per la nomina del collegio sindacale o dei revisori previsti dal Codice della crisi d’impresa.
Un altro emendamento al Dl crescita ritocca al rialzo i limiti previsti per far scattare l’obbligo di nomina di sindaci e revisori nelle Società a responsabilità limitata.
I tre limiti, al momento, previsti dall’attuale versione dell’articolo 2477 del Codice civile sono stati raddoppiati e a ciò l’esecutivo ha aggiunto una ulteriore barriera alla nomina del revisore o del collegio sindacale nelle Srl, precisando che l'obbligo di nomina scatti solo nel caso del superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno due dei tre limiti in luogo dell'attuale uno su tre.
Se la correzione dovesse essere approvata, in sede di conversione in legge del provvedimento, ciò comporterà un'ulteriore riduzione del numero delle società che dovranno dotarsi, entro il prossimo 16 dicembre, dell'organo di controllo per effetto delle disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs n. 14/2019).
Al suddetto testo normativo, infatti, il correttivo presentato propone di inserire un nuovo articolo 18-bis dal titolo “Obbligo di nomina di organi di controllo nelle società a responsabilità limitata”.
Quest’ultima disposizione modificherà l'articolo 2477 del Codice civile, secondo comma, lettera c) prevedendo che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
Dopo la conversione in legge del Decreto crescita, con il recepimento delle suddette novità normative, tutte le Srl che hanno nominato l'organo di controllo sulla base dei più bassi limiti precedentemente previsti potranno procedere alla sua revoca invocando l'intervento di una giusta causa, rappresentata appunto dalla ennesima modifica normativa all'articolo 2477 del Codice civile.
Al contrario, se le società volessero mantenere l'organo di controllo o il revisore (non più obbligatorio ai sensi di legge) potranno comunque farlo, evitando semplicemente di revocare i soggetti nominati.
Nessuna modifica è prevista per ciò che riguarda, invece, la cessazione dell'obbligo dell'organo di controllo che continuerà a verificarsi quando, per tre esercizi consecutivi, non verrà superato nessuno dei suddetti tre nuovi limiti.
Novità in arrivo anche per il saldo e stralcio dei debiti contributivi dei liberi professionisti.
Questo prevede un emendamento al Dl crescita che accoglie le istanze degli enti di previdenza privati, che singolarmente o attraverso la propria associazione Adepp, già in sede di approvazione della norma avevano manifestato la propria contrarietà.
La norma oggetto di malcontento è l’articolo 1, comma 185, della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), che consente ai contribuenti in situazione di difficoltà economica di estinguere i debiti iscritti a ruolo “derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento”.
La misura è stata immediatamente riconosciuta incostituzionale dall’Adepp, perché contraria alla pronuncia della Corte costituzionale che ha riconosciuto la necessità di garantire l'autonomia finanziaria degli Enti (sentenza n. 7 del 11 gennaio 2017). A ciò, poi, vi è da aggiungere anche il notevole impatto negativo sui bilanci e, quindi, sulle pensioni dei professionisti.
Ora la soluzione, più volte caldeggiata dalle Casse, arriva con il correttivo presentato al Dl crescita, che vieta l'applicazione automatica del saldo e stralcio ai debiti contributivi dei liberi professionisti.
La possibilità di aderire alla sanatoria introdotta dalla Legge di bilancio 2019 sarà, infatti, subordinata all'adozione di un'apposita delibera della Cassa previdenziale di appartenenza dell'interessato, approvata dai ministeri vigilanti, che potranno anche tenere conto dell'impatto della misura sulla sostenibilità dell'ente.
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