Decreto correttivo: focus su compliance e CU autonomi

Pubblicato il 23 agosto 2024

Modificata la disciplina dell’adempimento collaborativo con il decreto correttivo n. 108/2024: prevista una specifica sanzione nel caso in cui sia rilasciata una certificazione infedele del sistema di rilevazione dei rischi fiscali. Presente anche una norma sulla Certificazione Unica dei lavoratori autonomi per l’anno 2025.

Nel post si analizzano le novità introdotte.

Regime di adempimento collaborativo

L’articolo 1 del decreto legislativo n. 108 del 5 agosto 2024 ha ritoccato le disposizioni in materia di adempimento collaborativo, così come disciplinate dal decreto legislativo delegato n. 221/2023, attuativo della legge delega fiscale (n. 111/2023).

Vediamo, per primo, cosa ha disposto il Dlgs n. 221/2023.

Innanzitutto, viene stabilito che l’adempimento collaborativo è totalmente volontario; pertanto i contribuenti possono scegliere liberamente se aderire o meno.

Il regime di cooperative compliance è dedicato:

Negli anni successivi si assiste ad una diminuzione della soglia, fino ad arrivare a 100 milioni di euro a decorrere dal 2028.

E’ richiesto che i contribuenti si adeguino ad un sistema avanzato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, garantendo così che le operazioni non violino le normative o i principi tributari.

E’ stato poi pubblicato il decreto Mef 29 aprile 2024, contenente il codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo che prevede una serie di doveri sia da parte dell’Agenzia delle Entrate che dei cittadini che aderiscono alla compliance.

Novità in tema di adempimento collaborativo

Nel mese di agosto 2024 è uscito in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 108 del 5 agosto 2024, che interviene sia sulla disciplina dell’adempimento collaborativo che del concordato preventivo biennale.

Nell’ambito della compliance, viene prevista la sanzione da 516 a 5.165 euro nei casi di rilascio di certificazione infedele con riferimento ai rischi fiscali.

Si considera infedele la certificazione quando:

Si sottolinea la novità rappresentata dal fatto che l’Agenzia delle Entrate comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell'ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza.

Ampliato l’ambito temporale di mancata applicazione delle sanzioni amministrative: vale sia per le comunicazioni dei rischi fiscali effettuate entro 120 giorni dal provvedimento di ammissione al regime che per i soggetti già ammessi al regime al 18 gennaio 2024, il cui termine di 120 giorni decorre dal 6 agosto 2024.

Ancora, fuori dai casi di condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall’indicazione in dichiarazione di elementi passivi inesistenti, viene disapplicata la fattispecie della dichiarazione infedele in caso di comunicazione preventiva dei rischi fiscali mediante l’interpello o la comunicazione di rischio. Inoltre, le violazioni non costituiscono notizia di reato.

In ultimo, si afferma che il regime di adempimento collaborativo sia limitato ai soggetti che appartengono allo stesso gruppo di imprese ex articolo 2359, commi 1 e 2, del Codice civile, se almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali richiesti dalla disciplina.

Autonomi: novità 2025 della Certificazione Unica

E’ stabilito che, a partire dal 2025, la trasmissione delle CU all’Agenzia delle Entrate contenenti redditi autonomi nell’ambito dell’esercizio di arte o professione abituale, potrà avvenire in modalità telematica entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

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