E' approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024, il Decreto legge n. 137/2024 recante "Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria".
Il provvedimento, approvato nella seduta del 27 settembre 2024, introduce misure urgenti per contrastare i fenomeni di:
Il testo, che si compone di 5 articoli, punta a rafforzare la protezione degli operatori sanitari e dei beni connessi alle strutture sanitarie, introducendo pene più severe e facilitando le procedure di arresto per chi commette reati violenti in tali contesti.
Le misure - ha evidenziato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante la conferenza stampa di fine seduta - sono state richieste da tutto il mondo sanitario e sono volte a proteggere coloro che lavorano con grande sacrificio al servizio dei cittadini, in momenti delicati come quello della cura.
Per Nordio, aggressioni, offese, lesioni, così come la distruzione di ambienti e strumenti necessari per la cura, costituiscono atti intollerabili.
Le principali novità introdotte comprendono un aumento delle pene per chi aggredisce il personale sanitario, il nuovo reato di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza, l'arresto obbligatorio in flagranza e l'arresto in flagranza differita, entro le 48 ore.
Il decreto legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire dal 2 ottobre 2024.
Tra le misure del decreto legge si segnala, in primo luogo, l'introduzione del nuovo reato di danneggiamento commesso all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie (residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private).
Viene modificato, a tal fine, l'art. 635 c.p. sul reato di danneggiamento, mediante l'aggiunta di un apposito comma, dopo il secondo.
Si prevede, così, che se il danneggiamento nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie è accompagnato da violenza o minaccia, o se avviene durante la commissione di reati di lesioni personali, le pene previste comprendono:
Ulteriore novità è rappresentata dall'estensione dell'arresto in flagranza, che viene applicato anche ai reati di lesioni personali contro il personale sanitario o socio-sanitario, e per chiunque svolga attività ausiliarie connesse.
E' modificato, sul punto, l’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, prevedendosi, dopo la lettera a-bis) l'aggiunta delle lettere a-ter) ed a-quater).
Viene previsto, altresì, l'arresto in flagranza differita per delitti non colposi commessi nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie contro persone o cose destinate all'assistenza sanitaria.
Per tale arresto, è necessario:
L'arresto differito può avvenire sulla base di documentazione video-fotografica o altre prove raccolte tramite dispositivi informatici, come smartphone.
La modifica si sostanzia nell'aggiunta, all’articolo 382-bis, del comma 1-bis, dopo il comma 1.
Il decreto legge prevede, per finire, che il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero degli Interni, emani linee guida per l'uso dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture sanitarie.
Tali sistemi dovranno essere segnalati attraverso appositi cartelli informativi.
Novità | Descrizione |
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Introduzione del nuovo reato di danneggiamento | Reato di danneggiamento commesso all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie con pene da uno a cinque anni e multa fino a 10.000 euro. |
Estensione dell'arresto in flagranza | Applicazione dell'arresto in flagranza per i reati di lesioni personali contro il personale sanitario o socio-sanitario. |
Arresto in flagranza differita | Possibilità di arresto entro 48 ore dalla commissione del reato sulla base di prove video-fotografiche o raccolte tramite dispositivi informatici. |
Utilizzo della videosorveglianza nelle strutture sanitarie | Emanazione di linee guida per l'uso dei sistemi di videosorveglianza, con l'obbligo di segnalazione tramite cartelli informativi. |
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