Arrivano le istruzioni dettate dall’INL in ordine alla sospensione dei termini relativi a procedimenti amministrativi disposta dal Decreto alluvioni in favore delle aziende di Emilia Romagna, Marche e Toscana.
Vediamo nel dettaglio quanto illustrato dall’Ispettorato nella Nota n. 1006 del 12 giugno 2023, non pubblicata sul sito istituzionale.
Secondo quanto disposto dall’art. 4 del Decreto alluvioni, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che al 1° maggio 2023 avevano la residenza, domicilio, sede legale od operativa nei territori colpiti da alluvioni, restano sospesi tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla medesima data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente, inclusi quelli sanzionatori.
La disposizione, riferita quindi a tutti i procedimenti amministrativi intesi in senso lato, si applica:
Soffermandosi poi sui procedimenti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’INL chiarisce che è sospeso, sempre per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, anche il termine perentorio di sette giorni previsto per la convocazione delle parti dall’art. 7, comma 3, della L. n. 604/66.
Infine, poiché la sospensione dei termini riguarda anche la materia della giustizia civile e penale, anche per la costituzione in giudizio nell’interesse dell’Ispettorato e lo svolgimento delle funzioni procuratorie in udienza l’Ispettorato ribadisce che le udienze fissate tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 31 luglio 2023 in cui almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori alluvionati, sono rinviate a data successiva al 31 luglio 2023.
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