Novità in arrivo per le aziende dell’agricoltura e della pesca: entra infatti in vigore il 16 maggio 2024 il decreto legge n. 63 del 15 maggio 2024, che si pone gli obiettivi di supportare e sostenere gli operatori del settore.
Vediamo nel dettaglio quanto stabilito dal decreto legge, con focus per le misure a sostegno del lavoro.
Il decreto legge n. 63/2024 introduce importanti misure di sostegno al lavoro nel settore agricolo, con particolare attenzione alle agevolazioni contributive per i datori di lavoro.
Si tratta di misure fondamentali per garantire la continuità operativa delle imprese agricole e per incentivare l'occupazione in un settore cruciale per l'economia italiana.
Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il personale dipendente, operanti nelle zone agricole alluvionate di cui all'allegato 1 al decreto legge 1° giugno 2023, n. 61 (Decreto alluvione), trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera b), del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2.
In sostanza, viene previsto ancora un anno di decontribuzione nei territori di Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del 2023.
Per tutto il 2024, dunque, i datori di lavoro agricoli possono versare contributi e premi all’Inps per il personale dipendente in misura ridotta del 68%.
Introdotte anche specifiche misure a sostegno delle imprese agricole che operano nella produzione di kiwi, particolarmente colpite dalla moria della produzione causata da una combinazione di eventi climatici avversi e attacchi di agenti patogeni che ha determinato gravi perdite economiche per le aziende.
Le nuove disposizioni mirano a fornire un supporto concreto per la ripresa economica di queste aziende, garantendo loro accesso a interventi finanziari e normativi mirati.
Accesso agli interventi di ripresa economica: condizioni
Le imprese che non hanno beneficiato di risarcimenti da polizze assicurative o fondi mutualistici possono accedere agli interventi previsti dall'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, previa verifica del nesso di causalità tra gli eventi avversi e la moria del kiwi da parte delle regioni territorialmente competenti.
Si tratta di contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, elevabile fino al 90% in casi particolari, e di concessione di contributi in conto capitale fino all'80% dei costi effettivi, elevabile al 90% nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
Proposta di declaratoria di eccezionalità
Le Regioni interessate devono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi climatici e fitopatologici entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.
Ecco una tabella con le principali novità introdotte dal decreto legge 15 maggio 2024, n. 63:
Articolo |
Descrizione |
Novità |
---|---|---|
Art. 1 |
Interventi urgenti per la crisi economica delle imprese agricole e della pesca |
Sospensione del pagamento delle rate dei mutui per dodici mesi per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito una riduzione del volume d'affari del 20% nel 2023. Copertura degli interessi passivi sui finanziamenti bancari per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. |
Art. 2 |
Sostegno al lavoro in agricoltura |
Estensione delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli operanti nelle zone specificate. Riduzione delle autorizzazioni di spesa per finanziare le agevolazioni per il 2024 e il 2025. Modifiche normative per la pubblicazione degli elenchi nominativi trimestrali di variazione da parte dell'INPS. |
Art. 3 |
Misure per la produzione di Kiwi e il Funzionamento di AGRI-CAT S.r.l. |
Accesso agli interventi per la ripresa economica per le imprese agricole colpite dalla moria del kiwi. Incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di 12 milioni di euro per il 2024. |
Art. 4 |
Contrasto alle pratiche commerciali sleali |
Definizione del costo medio di produzione e del costo di produzione. Obbligo di denuncia delle violazioni nei mercati all'ingrosso. Sanzioni per violazioni delle normative sulle pratiche sleali. |
Art. 5 |
Limitazione dell'uso del suolo agricolo |
Restrizioni per l'installazione di impianti fotovoltaici su suolo agricolo. Conclusione delle procedure autorizzative già avviate secondo la normativa previgente. |
Art. 6 |
Misure contro la peste suina zfricana |
Rifinanziamento del Fondo di biosicurezza per 5 milioni di euro nel 2024 e 15 milioni di euro nel 2025. Coinvolgimento delle Forze Armate e delle organizzazioni di volontariato per il contenimento della peste suina africana. |
Art. 7 |
Misure per la brucellosi e la tubercolosi |
Programmi di controllo e prevenzione delle malattie bovine e bufaline. Risorse destinate agli interventi strutturali e funzionali per la sanità animale. |
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