Decreto Agosto, via la proroga ex lege dei contratti a tempo

Pubblicato il 17 agosto 2020

Il “decreto Agosto” n. 104/2020 ha apportato (articolo 8) una correzione all’articolo 93 del “decreto Rilancio” n. 34/2020, modificando temporaneamente il regime di proroghe e rinnovi dei contratti a tempo determinato in ragione dell’emergenza da epidemia di Covid-19. L’intervento normativo ha lo scopo ultimo di semplificare le rigide regole di cui al decreto legislativo n. 81 del 2015 e al c.d. “decreto dignità”, già ammorbidite dal decreto “Cura Italia” e dal decreto “Rilancio”. Così, con l’articolo 8 del decreto “Agosto” il Legislatore semplifica il regime delle proroghe e dei rinnovi dei contratti a termine durante l’emergenza.

Decreto Agosto. Semplificazioni al contratto a termine per emergenza da Covid-19. 

Intanto, il “decreto Agosto” fa sparire il riferimento alla motivazione della proroga o del rinnovo poiché esso aveva creato dubbi rispetto alla possibilità che il regime di acausalità fosse subordinato alla condizione del riavvio dell’attività produttiva in seguito alla cessazione dell’emergenza sanitaria.

Poi, estende proroga e rinnovo acausali ad ogni contratto a tempo determinato, non più considerando i soli contratti in essere al 23 febbraio 2020. 

Ancora: proroga e rinnovo acausali sono ora consentiti per 12 mesi (resta il termine complessivo di 24 mesi) e per una volta fino al termine del 31 dicembre 2020 entro cui poter beneficiare della deroga, pur se proroga e/o rinnovo determinino la prosecuzione oltre questa data del rapporto di lavoro.   

Decreto Agosto. Via la proroga ex lege dei contratti a termine!

Da ultimo, senza dubbio auspicata, certamente ottenuta la soppressione della proroga ex lege, quindi automatica: i datori di lavoro non saranno più tenuti, dunque, a prolungare i rapporti a tempo determinato per la durata pari alla sospensione d'attività lavorativa a causa dell'emergenza.  

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