Il c.d. “decreto Agosto” - n. 104/2020 - incrementa, limitatamente al periodo d’imposta 2020, la soglia (prevista dall’articolo 51, comma 3, del TUIR) per la non imponibilità delle erogazioni liberali in natura ai dipendenti (anche un solo dipendente, come da specificazione nell’intervento di prassi agenziale del 2008 che ha chiarito come non sia più richiesto che le erogazioni liberali vengano concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di lavoratori dipendenti).
L’aumento deciso dal Legislatore porta tale soglia ad euro 516,46.
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce, nell’appena richiamato articolo, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati qualora, complessivamente, non superino l’importo di 258,23 euro nel periodo d’imposta. Questa prescrizione viene oggi “corretta” dall’articolo 112 del “decreto Agosto”, nella misura in cui prevede che tale importo sia per l’appunto elevato ad euro 516,46, benché limitatamente al periodo d’imposta 2020.
Ove il valore (normale) dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit o "welfare aziendale") superi il nuovo importo limite, i 516,46 euro concorreranno interamente (non solo per l’eccedenza rispetto a tale cifra) a formare il reddito di lavoro dipendente.
La nuova previsione non riguarda anche le erogazioni in denaro. Essa interessa le sole erogazioni in natura. Quelle in denaro, infatti, soggiacciono al principio generale per il quale qualunque somma percepita dal lavoratore dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente.
Inoltre, essa non riguarda neppure l’importo dei buoni pasto che ecceda il limite indicato dall’articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR.
A rilevare, in relazione alla nuova soglia massima, sono anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente (sempre articolo 51, comma 3, TUIR).
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