Decreto Agosto. Approvato l'emendamento sul sovraindebitamento

Pubblicato il 01 ottobre 2020

Lavori in corso per accelerare l’entrata in vigore della nuova disciplina sul sovraindebitamento, finora dentro al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) operativo dal 1° settembre 2021.

Ha ottenuto il via libera dal Ministero della Giustizia, infatti, l’emendamento al decreto Agosto - Disegno di legge n. 1925 in Senato - che permetterà di anticipare i tempi delle misure sul sovraindebitamento in favore di cittadini e piccole imprese.

L’emendamento - Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti - modifica il testo della legge 3/2012 (Composizione delle crisi da sovraindebitamento).

Tre le possibilità per uscire dalla sovraesposizione debitoria:

La misura si rivolge ai debitori civili, alle piccole imprese entro la soglia di fallibilità (tagliate fuori dalle misure risolutorie), alle imprese agricole.

L’emendamento allarga la platea degli interessati: la procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Inoltre prevede che i componenti della stessa famiglia possano presentare un’unica procedura se conviventi o se il sovraindebitamento ha un’origine comune.

Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.

Merita evidenza la possibilità di ricorrere, per una sola volta, all’esdebitazione se il debitore civile si dimostri meritevole: “Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati”.

La possibilità è concessa anche per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto Agosto.

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