Decontribuzione Sud, fruizione retroattiva per i somministrati

Pubblicato il 01 aprile 2021

Con il messaggio n. 1361 del 31 marzo 2021, l’INPS ha ufficializzato che l'agevolazione “Decontribuzione Sud” è fruibile anche per i lavoratori somministrati impiegati in un'azienda del Sud ma assunti da un'agenzia per il lavoro collocata in altra regione.

Dunque, dal mese di aprile 2021, la fruizione della Decontribuzione Sud sarà considerata legittima solo laddove il lavoratore presti effettivamente la propria prestazione in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In tal caso viene attribuito il codice di autorizzazione “OL” e l'agenzia per il lavoro può beneficiare della decontribuzione, che poi viene ribaltata a favore dell'utilizzatore.

Decontribuzione Sud, il lavoratore in somministrazione?

L’art. 27 del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, riconosce ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni svantaggiate, un esonero dal versamento dei contributi (cd. “Decontribuzione Sud”), pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, per il periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020.

Successivamente, l’art. 1, co. da 161 a 168 della L. n. 178/2020 (cd. Legge di Bilancio 2021), ha prorogato l’agevolazione fino al 31 dicembre 2029.

Con il messaggio n. 72 dell’11 gennaio 2021, l’INPS ha previsto che il beneficio in esame non è riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse a usufruire dello sgravio. Questo perché ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore.

Pertanto, in forza delle suddette disposizioni, il beneficio in esame non è stato riconosciuto allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in sedi produttive/operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse a fruire della decontribuzione.

Decontribuzione Sud, chiarimento in tema di somministrazione

In considerazione della ratio sottesa alla Decontribuzione Sud, consistente nel favorire la stabilità occupazionale nelle aree svantaggiate, nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione.

Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.

Tra l’altro, con specifico riferimento al godimento delle agevolazioni, le Agenzie di somministrazione non beneficiano “direttamente” delle misure di decontribuzione, e in via generale di qualsiasi incentivo economico/contributivo, in quanto sono tenute per legge a trasferire tali benefici alle aziende utilizzatrici.

Decontribuzione Sud, verifica del modello “UniSomm”

Sulla base di quanto appena illustrato, le Strutture territoriali INPS, in sede di valutazione dei requisiti per la fruizione della Decontribuzione Sud da parte delle Agenzie di somministrazione, dovranno verificare, sulla base della comunicazione obbligatoria effettuata con il modello “UniSomm” dall’Agenzia medesima, se il rapporto intercorrente tra l’impresa utilizzatrice presso cui il lavoratore è somministrato e il medesimo lavoratore sia collocata nelle regioni ammesse alla misura.

In tal caso, andrà attribuito il codice di autorizzazione “0L” per la durata del rapporto, ivi compresi i periodi pregressi decorrenti dal 1° ottobre 2020, ed entro il 31 dicembre 2021.

A seguito dell’attribuzione del suddetto codice di autorizzazione da parte delle Strutture territoriali, le Agenzie di somministrazione potranno fruire della misura per i rapporti di lavoro intercorrenti con utilizzatori ubicati nelle regioni del Mezzogiorno e recuperare le eventuali quote di decontribuzione relative alle mensilità pregresse.

Decontribuzione Sud, mancato recupero

Si precisa, infine, per le Agenzie di somministrazione che abbiano sede legale o operativa nelle regioni del Mezzogiorno e che abbiano fruito della decontribuzione nel periodo “ottobre 2020 - marzo 2021” anche per lavoratori inviati presso aziende utilizzatrici ubicate in regioni differenti, non si procederà al recupero della misura.

Dunque, dal mese di aprile 2021, la fruizione della Decontribuzione Sud è considerata legittima solo laddove il lavoratore presti effettivamente la propria prestazione in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

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