Il D.I. (MLPS-MEF) 14 febbraio 2014, emanato in attuazione delle previsioni in materia di sgravi contributivi sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, ha disciplinato l’incentivo riferito ai premi corrisposti nel 2013. Il tetto entro il quale è stato possibile richiedere il beneficio era pari al 2,25% della retribuzione dei lavoratori interessati. Sul punto, l’art. 2, co. 2 del citato Decreto Interministeriale ha previsto la possibilità, in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate, di rideterminare il limite massimo della retribuzione contrattuale nella misura del 5%.
A distanza di circa nove anni, le Amministrazioni interessate hanno concordato che le somme residue riferite all’anno 2013 siano utilizzate rideterminando il tetto della retribuzione dei lavoratori oggetto di sgravio fino alla percentuale del 2,47%. Ne dà notizia l’INPS, con il messaggio n. 3634 dell’8 ottobre 2019.
Alla luce dell’incremento della percentuale, che passa quindi dal 2,25% al 2,47%, i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per la citata annualità potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante (massimo 0,22%) in sede di conguaglio contributivo.
Da notare che le percentuali aggiuntive potranno essere fruite nella loro interezza esclusivamente in presenza di premi il cui ammontare complessivo si sia collocato nei limiti del tetto rideterminato (2,47%) ovvero lo abbia superato. Conseguentemente, laddove l’erogazione oggetto di sgravio sia stata di importo inferiore rispetto a detta percentuale, i datori di lavoro dovranno limitarsi al recupero della sola quota effettivamente spettante.
Nel documento di prassi, l’INPS richiama anche l’attenzione al rispetto:
In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro, fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, sono tenuti sia al versamento dei contributi dovuti sia al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.
Infine, l’Istituto Previdenziale spiega – in relazione alle diverse categorie di lavoratori – come operare per procedere al conguaglio contributivo.
Per quanto riguarda, ad esempio, i datori di lavoro non agricoli (già autorizzati allo sgravio in commento), sarà automaticamente assegnato il codice di autorizzazione “9D”. Quindi, i datori di lavoro, per indicare il conguaglio dell’ulteriore quota di incentivo spettante, possono avvalersi dei codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale).
All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza. Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il 16 gennaio 2020.
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