Decisione a seguito di trattazione orale. Motivazione sempre contestuale al dispositivo

Pubblicato il 31 marzo 2015 Con sentenza n. 6394 depositata il 30 marzo 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha accolto il ricorso e dunque cassato la pronuncia con cui il Tribunale aveva rigettato l’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, dal medesimo ricorrente proposta in relazione ad alcune cartelle esattoriali notificategli.

Tra i vari motivi di censura, lamentava il ricorrente la nullità della sentenza impugnata – parlando in proposito di abnormità della fattispecie – per violazione del modello di cui all’art. 281 sexies c.p.c., con cui la causa era stata definita.

A seguito di trattazione orale, infatti, il dispositivo della sentenza era stato letto direttamente in udienza, mentre le motivazioni non erano state depositate contestualmente, bensì solo due giorni dopo.

Ha affermato in proposito la Cassazione con la pronuncia in esame, che elemento indefettibile della sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. è proprio la contestualità tra dispositivo letto in udienza e motivazione, la quale, se giunge in un momento successivo, deve dirsi irricevibile e dunque irrilevante, in quanto estranea alla struttura dell’atto processuale già compiuto.

Ciò detto, il caso di specie – ha proseguito la Corte – non va tuttavia inquadrato nell’ipotesi di atto abnorme (come invece dedotto da parte ricorrente), né in una sentenza di tipo ordinario, in quanto difforme a tale modello.

Va invece inquadrata nel tipo di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., tuttavia nulla per mancanza strutturale di motivazione.
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