L’agenzia delle Entrate ha fissato i codici tributo per i soggetti che, avendo fruito degli incentivi fiscali per investimenti in start up innovative, successivamente sono decaduti dall’agevolazione e quindi sono tenuti alla restituzione degli importi fruiti.
Coloro che hanno beneficiato, ai sensi del dl 179/2012, dei benefici derivanti dall'investimento in start up innovative, consistenti in detrazioni Irpef per le persone fisiche e in deduzioni Ires per le imprese, decadono dalle agevolazioni se, entro tre anni dalla data dell’investimento, avviene: la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati; la riduzione di capitale; il recesso o l’esclusione degli investitori; la perdita di uno dei requisiti richiesti per le start up (art. 25, comma 2, Dl 179/2012).
La risoluzione n. 44 del 30 maggio 2016, dell’agenzia delle Entrate, ha istituito i seguenti codici tributo:
- “2016” denominato “Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative - Soggetto consolidato o trasparente - art 29 del decreto legge n. 179/2012;
- “2017” denominato “Recupero Addizionale IRES settore petrolifero e gas per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative - Soggetto consolidato o trasparente - art 29 del decreto legge n. 179/2012
per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a titolo di recupero dell’IRES e dell’addizionale IRES per il settore energetico dai soggetti che, successivamente alla fruizione del beneficio, hanno aderito al consolidato ovvero al regime di trasparenza fiscale.
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