Decadenza anche parziale

Pubblicato il 17 febbraio 2006

Quando si trasferisce, per atto o a titolo oneroso, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data d'acquisto, una porzione di immobile acquistato con agevolazione prima casa, si decade parzialmente da detto beneficio. Sono dovute, dal trasferente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria ed una sanzione pecuniaria pari al 30 per cento della maggiore imposta dovuta rispetto a quella agevolata. Questo sostiene la risoluzione delle Entrate n. 31 di ieri, 16 febbraio 2006.

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