Quando si trasferisce, per atto o a titolo oneroso, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data d'acquisto, una porzione di immobile acquistato con agevolazione prima casa, si decade parzialmente da detto beneficio. Sono dovute, dal trasferente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria ed una sanzione pecuniaria pari al 30 per cento della maggiore imposta dovuta rispetto a quella agevolata. Questo sostiene la risoluzione delle Entrate n. 31 di ieri, 16 febbraio 2006.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".