Debiti fiscali, privacy da tutelare
Pubblicato il 07 agosto 2008
Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1750 del 18 luglio 2008, ha respinto la domanda di risarcimento avanzata da un uomo, un architetto, contro il concessionario della riscossione dei tributi, per i danni morali conseguenti alla violazione del diritto alla privacy ed alla immagine.
L'esito della pronuncia non è dipeso dalla mancanza della titolarità del diritto ma esclusivamente dalla carenza della prova. Nel caso esaminato la società concessionaria dei tributi, senza alcuna preventiva comunicazione, aveva attivato un'indagine nei confronti del professionista moroso, inviando a numerosi clienti dei questionari, dove veniva riferita la pendenza debitoria dell'architetto, per verificare la sussistenza di eventuali crediti da pignorare. L'indagine era risultata sproporzionata rispetto ad un debito tributario che ammontava a sole mille euro. Il professionista aveva così fatto causa per il danno economico subito a seguito della perdita della clientela la quale, per i motivi enunciati, si era formata su di lui un'opinione negativa.
Secondo l'organo giudicante, nella riscossione dei tributi l'amministrazione deve agire con modalità tali da assicurare la tutela dei diritti della personalità e della privacy, modalità non rispettate nella vicenda esaminata a cui sarebbe legittimamente conseguito un risarcimento se l'architetto avesse dimostrato di essere uno stimato professionista, di possedere immobili di valore con reddito più elevato rispetto al debito e di aver estinto l'obbligazione prima dell'invio dei questionari.