La dilazione fino a 60 mesi dei debiti contributivi potrà essere chiesta anche per i debiti ancora in fase di contenzioso amministrativo, oltre che per quelli già iscritti a ruolo, sempreché il Senato confermi l'articolo 2-bis del Ddl che contiene il "Paino per lo sviluppo", sostitutivo del comma 3-bis dell'articolo 3 del dl 138/02.
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