L’Aula della Camera ha dato il proprio via libera al testo del disegno di legge cosiddetto “anticorruzione” o “spazzacorrotti”, testo che ora passa all’esame dell’altro ramo del Parlamento.
Il DDL, approvato nella seduta del 22 novembre 2018 con 288 voti favorevoli e 143 contrari, contiene disposizioni di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione e di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici e delle fondazioni, con particolare riferimento al loro finanziamento.
Tra le misure per contrastare i reati contro la Pa, il disegno di legge prevede, in linea generale, un inasprimento ed ampliamento dell'ambito applicativo delle pene accessorie previste per i delitti di corruzione, un incremento di pena e una riformulazione di specifici reati, una speciale causa di non punibilità per chi collabora con la giustizia.
Così, in caso di condanna per reati contro la Pubblica amministrazione, vengono previste le pene accessorie dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione dai pubblici uffici, pene rese perpetue in caso di condanna superiore a 2 anni di reclusione.
Si parla, in proposito, di “Daspo per corrotti e corruttori”, ovvero, nel caso di soggetti privati, come gli imprenditori, di un’incapacità a vita di contrattare con la pubblica amministrazione mentre per i pubblici ufficiali, di un'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Nel corso dell’esame, è stato escluso dall'elenco dei reati per i quali si prevede l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione la fattispecie dell'abuso d'ufficio aggravato (norma cosiddetta “salva-sindaci”).
Tra le altre misure, si segnala anche l’esclusione della possibilità che, per i condannati per reati come il peculato, la concussione e la corruzione, vengano applicate pene alternative, quali l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione.
Con riferimento alle indagini penali relative ai reati di corruzione, viene estesa la possibilità di impiego della figura dell’agente sotto copertura, ossia di agenti infiltrati per contrastare il fenomeno della corruzione; inoltre, viene sempre consentito l'utilizzo delle intercettazioni, anche mediante dispositivi elettronici portatili (cd. trojan), nei procedimenti per reati contro la P.A.
Come anticipato, viene introdotta una previsione di impunibilità per i “pentiti” della corruzione, ovvero per chi denuncia in tempo, si autodenuncia o fornisce un supporto utile alla giustizia non sarà punibile.
Occorre, in ogni caso, che vi sia una confessione spontanea su fatti non già oggetto d’indagine e di eventuali reati commessi non più di 6 mesi prima, che il “maltorto” (ovvero le somme ricevute o date per corrompere ovvero quelle equivalenti al prezzo o profitto del reato) venga restituito entro 6 mesi, che le informazioni rese siano utili alle indagini, che sia esclusa la premeditazione.
L’impunibilità non è, tuttavia, consentita per le condotte di traffico di influenze illecite.
Il testo del Disegno di legge, nel corso del suo esame alla Camera, ha poi imbarcato il dibattuto emendamento sulla prescrizione penale, ai sensi del quale il corso della prescrizione rimane sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna.
Inoltre, viene anche previsto che il termine di decorrenza della prescrizione in caso di reato continuato venga individuato nel giorno di cessazione della continuazione.
L’intervento in materia di prescrizione entrerà in vigore il 1° gennaio 2020.
La seconda parte del DDL introduce misure in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici e delle erogazioni effettuate in loro favore. Inclusa, nel testo, anche una delega al Governo per la redazione di un Testo unico compilativo delle norme che disciplinano la materia.
Gli interventi sono volti a rafforzare gli obblighi di trasparenza sia in ordine ai contributi ricevuti, sia alla presentazione delle candidature.
In particolare, dovranno essere pubblicate online le donazione ai partiti e movimenti politici sopra i 500 euro annui, con l’indicazione anche del nome del soggetto che effettua la donazione. Sono escluse dalla norma le attività a contenuto non commerciale, professionale, o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o del movimento politico.
Sancito, a seguire, il divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da Governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate ad obblighi fiscali in Italia nonché il divieto – per le persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali - di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15mila abitanti.
Introdotte, poi, misure più stringenti anche per le fondazioni, equiparate ai partiti politici e, quindi, sottoposte agli stessi obblighi sulla trasparenza validi per i partiti e i movimenti politici.
Per finire, si segnala la disposizione che sancisce, anche per le cooperative e per i consorzi, il divieto di erogare finanziamenti e contributi in favore di partiti politici.
Il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, ha salutato con estrema soddisfazione l’approvazione del testo di riforma: “oggi è un traguardo molto importante: parliamo di una legge che dà un messaggio bellissimo ai cittadini onesti di questo Paese e agli imprenditori onesti di questo paese. E cioè che lo Stato è dalla loro parte”.
Il ministro ha anche precisato che "la maggioranza è stata chiara nell'assicurare l'approvazione entro dicembre".
Il Governo, nel frattempo, ha preannunciato la correzione che verrà effettuata, in Senato, con riferimento alla norma relativa al peculato, introdotta alla Camera da un emendamento approvato a voto segreto, contro il parere della maggioranza.
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