DDL ottava salvaguardia in Commissione Lavoro
Pubblicato il 20 luglio 2016
Il disegno di legge n. 3893 sull'ottava salvaguardia è giunto in Commissione Lavoro alla Camera.
Per portare una soluzione definitiva al fenomeno degli esodati è stata prevista un’ulteriore salvaguardia per 32.000 soggetti, un numero leggermente inferiore a quanto certificato dall’INPS.
L’ottava e definitiva salvaguardia dovrebbe essere garantita a tutte quelle tipologie di lavoratori che hanno avuto situazioni realizzatesi prima del 31 dicembre 2011 e che chiedono che sia rispettato il patto stipulato a suo tempo con le istituzioni.
La salvaguardia dovrebbe interessare:
- 6.800 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 36 mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011;
- 25.200 lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della Legge n. 147/2013, i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), della Legge n. 147/2014, , compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e i lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), D.L. n. 201/2011, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato D.L. n. 201/2011, entro il 31 dicembre 2019, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data (trattasi di prosecutori volontari, cessati dal servizio, soggetti che assistono i disabili e lavoratori con contratto a tempo determinato).