Dazi e IVA in franchigia. Dogane: Albo beneficiari

Pubblicato il 30 luglio 2020

Franchigie doganali e sospensione dell’IVA all’importazione disposte dalla Commissione Europea con Decisione n. 1101 del 23 luglio 2020 per le merci necessarie a contrastare l’emergenza da COVID-19, sono destinate ai soggetti compresi, esclusivamente, in una delle seguenti categorie:  

- Organizzazioni statali inclusi enti statali, enti pubblici e altri organismi di diritto pubblico;  

- Unità di pronto soccorso;  

- Altre organizzazioni di beneficenza o filantropiche approvate dalle autorità competenti.  

Al riguardo, in attuazione della Decisione (UE) n. 491 del 3 aprile 2020, gli Stati Membri sono tenuti, tra l’altro, a redigere un elenco degli Enti/Organizzazioni aventi titolo al beneficio (cd. Albo dei beneficiari). 

Con circolare n. 19 del 9 luglio 2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce le istruzioni per regolare il flusso di tali merci.  

Inoltre, dallo scorso 30 giugno l’Agenzia ha messo a disposizione degli operatori del settore un form sul proprio Portale nel quale trasmettere la richiesta di iscrizione all’Albo dei beneficiari delle importazioni in esenzione da dazi e IVA. Con un ticket fornito dall’Agenzia ai soggetti i cui dati siano stati inseriti nel form, è possibile monitorare lo stato dell’istanza.  

Quanti tra i soggetti destinatari abbiano, nei mesi precedenti sino alla messa a disposizione del form, usufruito della franchigia da dazi doganali e IVA all’importazione attraverso l’autocertificazione all’atto dello sdoganamento, saranno inseriti d’ufficio nell’Albo dei beneficiari senza che sia anche necessario iscriversi; tuttavia, dovranno anch’essi superare un’istruttoria delle Dogane in coordinamento con la Direzione Antifrode per constatare la sussistenza delle condizioni previste dalle disposizioni unionali.  

Il buon fine della pratica, quindi la validazione dell’istanza, rende possibile accedere al servizio di gestione delle importazioni da Portale delle Dogane (PUDM). 

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