Ai sensi dell'art. 7, dell'ultimo emanato Decreto Ristori-bis, i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1, DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale,o per coloro che esercitano le attività di ristorazione ovvero le altre attività ricomprese nell'allegato 2 al Decreto Legge 9 novembre 2020., n. 149, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale con scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, nei termini individuati con ordinanze del Ministro della salute, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
Altresì, ai sensi del successivo art. 11, i versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 sono sospesi anche per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati dall'allegato 1 al Decreto Ristori-bis, fatta eccezione per i premi dovuti all'INAIL, nonché per i datori di lavoro aventi unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio altro come individuato con ordinanza del Ministro della salute.
Tali versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ovvero fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata alla medesima data del 16 marzo 2021.
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