Va liquidato in via equitativa – con esplicita indicazione dei criteri adottati per la liquidazione - il danno non patrimoniale subito dal marito, causatogli dalla ex moglie per avergli ostacolato i rapporti con il figlio
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un padre, a cui la ex moglie aveva impedito la frequentazione del figlio accusandolo di violenza sessuale nei confronti del piccolo (con denuncia poi archiviata).
La Corte di Cassazione contesta tuttavia la decisione della Corte territoriale, la quale – nel ridimensionare il risarcimento del danno in favore dell’uomo e nel disporne la liquidazione – non avrebbe indicato tutti gli elementi di fatto all'uopo considerati o, comunque, i criteri applicati, ignorando del tutto le risultanze processuali e gli aspetti peculiari della vicenda. In particolar modo, avrebbe esaurito la propria motivazione nella sola affermazione “considerate tutte le circostanze relative all'entità della lesione del diritto del padre”.
Trattasi senz'altro – afferma la Suprema Corte con sentenza n. 6790 del 7 aprile 2016 - di motivazione apparente, giacché essa non da affatto conto dell’iter logico seguito nella quantificazione del danno in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., la quale, pur essendo affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, deve essere sorretta da intelligibili indicazioni dei criteri adottati a base del procedimento valutativo, in forza delle presupposte allegazioni della parte danneggiata.
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